DECRETO LEGISLATIVO 14 gennaio 2013, n. 18
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, nonchè abrogazione della direttiva 94/56/CE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto legislativo che disciplina le sanzioni amministrative per le violazioni del regolamento (UE) n.996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti nel settore dell'aviazione civile. Designa l'ANSV come autorità sanzionatrice, definisce fattispecie sanzionate (mancata segnalazione entro 60 minuti, diffusione di informazioni protette, ostruzione, alterazione del luogo d'incidente, occultamento di prove) con relative fasce di ammende, prevede aggiornamento biennale degli importi in base all'IPC e destinazione dei proventi allo Stato. Nessuna limitazione temporale specifica.
Sanzioni per violazioni del regolamento UE 996/2010 (inchieste aviazione civile)
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