Messaggio numero 644 del 10-02-2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pensione derivante dal prepensionamento è incompatibile con attività subordinate o autonome svolte presso l'azienda che ha dato luogo al prepensionamento o aziende del medesimo gruppo editoriale: il trattamento è revocato dal primo mese di lavoro presso tali realtà. È invece compatibile con l'attività presso datori diversi; dal 1° luglio 2022 si applicano le norme di cumulo del FPLD (escluso l'art.15 del Regolamento INPGI 2017). I contributi versati per periodi lavorativi successivi sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista; se l'attività è soggetta a iscrizione al FPLD, il supplemento di pensione (art.7 legge 155/1981) è calcolato come differenza tra il montante FPLD e la quota riferita al periodo di maggiorazione secondo il coefficiente di trasformazione: se il risultato è pari o inferiore a zero, la domanda di supplemento va respinta.
Chiarimenti sull'attività lavorativa successiva al prepensionamento (art.37, comma 1, lett. b) legge 416/1981)
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