DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 1999, n. 52
Regolamento recante norme per la tenuta in forma automatizzata dei registri cartacei presso il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAutorizza (1999) la sostituzione delle registrazioni cartacee con registrazioni informatiche per i registri del Consiglio di Stato (sede giurisdizionale e consultiva) e dei tribunali amministrativi regionali. Stabilisce numerazione progressiva, certezza di data/oggetto, identificazione degli operatori, duplicazione e conservazione dei dati e modalità di formazione e riversamento affidate al responsabile del sistema informativo. Vigente dal 1999, ma in gran parte superato dal successivo quadro normativo digitale (es. Codice dell'Amministrazione Digitale e regole AgID).
Tenuta informatizzata dei registri della giustizia amministrativa
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