Risposta n. 212 del 26/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene che la somma è un indennizzo risarcitorio (compreso il ristoro per perdita di chances) e quindi non rilevante ai fini IVA perché non costituisce corrispettivo di una prestazione imponibile
Somma erogata nell'ambito di un accordo transattivo - rilevanza IVA (art. 3, comma 1, DPR n. 633/1972)
Il quesito
Se la somma riconosciuta dalla Regione all'ATI con l'accordo transattivo, a fronte della rinuncia dell'ATI al giudizio e alle riserve, debba essere assoggettata a IVA
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che la somma rappresenti il corrispettivo per l'assunzione dell'obbligo della rinuncia alle pretese (obbligo di non fare/permettere) e pertanto sia imponibile ai sensi dell'art. 3, comma 1, DPR n. 633/1972; l'ATI dovrà emettere fattura ai sensi dell'art. 17-ter
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