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Legge

L.R. Liguria 31/2000

Istituzione dell'area protetta regionale Giardini Botanici Hanbury.

Normativa regionaleL.R. Liguria 31/2000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Liguria l’area protetta regionale “Giardini Botanici Hanbury” a Ventimiglia, classificata come giardino botanico, ne definisce finalità, gestione affidata all’Università di Genova, programmazione pluriennale, tutela e sanzioni. Prevede anche un piano specifico per il tratto di mare prospiciente. In parte la disciplina è oggi modificata ma l’atto resta storicamente rilevante.

Istituzione e disciplina dell’area protetta regionale “Giardini Botanici Hanbury”

Istituzione dell’area protetta regionale “Giardini Botanici Hanbury”

La legge regionale della Liguria istituisce l’area protetta regionale “Giardini Botanici Hanbury”, comprendente il complesso immobiliare statale sito in Ventimiglia già concesso in uso all’Università degli Studi di Genova. L’area è inserita nel sistema regionale delle aree protette e classificata come giardino botanico.

Perimetro e classificazione

I confini dell’area sono quelli indicati nella planimetria allegata in scala 1:5000, parte integrante della legge. Il perimetro comprende anche il tratto di mare prospiciente, secondo la disciplina richiamata dalla legge quadro statale sulle aree protette e secondo quanto previsto dalla legge regionale stessa.

Finalità dell’area protetta

L’area protetta è finalizzata a tutelare, promuovere e valorizzare i Giardini Botanici Hanbury come patrimonio ambientale, paesaggistico e scientifico di particolare rilievo, in collaborazione con l’Università di Genova e con gli organi statali competenti alla tutela dei beni culturali. La legge persegue inoltre finalità di ricerca, fruizione scientifica, culturale, sociale e didattica, conservazione delle specie endemiche regionali e degli endemismi delle Alpi Liguri meridionali e del piano basale.

Sono previste anche funzioni di raccordo e indirizzo per i giardini botanici collegati ai parchi regionali, nonché attività di consulenza e formazione botanica per gli operatori delle aree protette. Per il tratto di mare prospiciente, la tutela riguarda gli aspetti biologici e geologici, la conservazione delle specie, degli ecosistemi e delle formazioni minerali, con possibile impiego di sistemi di rilevamento da remoto e in accordo con la Capitaneria di porto – Guardia costiera. È inoltre favorita la ricerca e la fruizione del tratto di mare a fini scientifici, culturali, sociali, didattici e ricreativi, tenendo conto delle attività tradizionalmente svolte nell’area.

Gestione dell’area e Comitato di coordinamento

La gestione dell’area protetta è affidata all’Università degli Studi di Genova, quale ente gestore, sulla base di apposita convenzione. L’ente gestore si avvale di un Comitato di coordinamento con funzioni consultive, propositive e di raccordo tra le amministrazioni coinvolte.

Il Comitato è composto dal Rettore dell’Università o suo delegato, dal Presidente della Provincia di Imperia o suo delegato, dal Sindaco di Ventimiglia o suo delegato, dai Soprintendenti competenti in materia ambientale/architettonica e archeologica, dal Presidente del Sistema turistico locale di riferimento o suo delegato, e dal Direttore dei Giardini Botanici Hanbury o suo delegato.

Per gli aspetti relativi alla gestione del tratto di mare, il Comitato è integrato da un rappresentante dell’autorità statale competente, da un rappresentante delle associazioni di categoria della pesca professionale maggiormente rappresentative in provincia di Imperia e da due esperti di tutela dell’ambiente marino nominati rispettivamente dalla Regione e dall’Università.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. L’ente gestore può avvalersi di personale proprio o esterno incaricato ai sensi di legge. La gestione organizzativa e contabile-amministrativa è disciplinata dallo statuto e dal regolamento amministrativo-contabile dell’Università di Genova.

Programma pluriennale e contributi

L’ente gestore, sentito il Comitato di coordinamento, adotta ogni anno il Programma pluriennale e lo trasmette alla Giunta regionale entro il 30 giugno. Il Programma deve contenere:

  • le attività svolte e gli interventi realizzati nell’anno precedente, con il rendiconto delle spese sostenute;
  • le attività e gli interventi da realizzare nel triennio, con indicazione delle risorse necessarie e delle fonti di finanziamento.

La Giunta regionale approva annualmente il Programma nei limiti degli stanziamenti di bilancio, individuando i contributi da erogare per gli interventi e per le spese correnti, nonché criteri e modalità di erogazione.

Tutela, vincoli, vigilanza e sanzioni

Nell’area protetta sono consentite solo le attività e gli interventi coerenti con le finalità dell’articolo sulle finalità. Restano fermi i vincoli storico-monumentali, urbanistici, paesistici e ambientali già esistenti, con particolare riferimento al vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico.

Sono vietati in ogni caso gli interventi e le attività vietati dalla normativa statale sulle aree protette e dalla legge regionale di riordino delle aree protette. L’ente gestore può adottare un regolamento di comportamento per l’area. Per vigilanza e sanzioni si applicano le disposizioni della legge regionale sulle aree protette; nel tratto di mare prospiciente le sanzioni previste dalla legge regionale si cumuleranno con eventuali sanzioni penali e amministrative statali vigenti in materia.

Disciplina del tratto di mare prospiciente

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, l’ente gestore e la Regione, sentiti gli enti locali interessati e d’intesa con l’autorità statale competente, devono redigere un piano di perimetrazione, zonazione, regolamentazione e valorizzazione scientifica, didattica e culturale del tratto di mare prospiciente l’area protetta. Il piano è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

Regime transitorio e ampliamento del perimetro

In prima applicazione, la Giunta regionale approva il Programma entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, sulla base di una relazione dell’ente gestore, anche senza il parere del Comitato di coordinamento.

La perimetrazione dell’area può essere ampliata con deliberazione del Consiglio regionale, che può contenere norme particolari di uso e destinazione, seguendo le procedure previste per il Piano dell’area protetta dalla legge regionale sulle aree protette e, per il tratto di mare, le procedure specifiche previste dalla stessa legge regionale.

Disciplina residua

Per quanto non espressamente previsto, all’area protetta si applicano le norme della legge regionale di riordino delle aree protette e successive modificazioni.

Profili di attualità

La legge istituisce un’area protetta ancora territorialmente individuata e disciplinata, ma contiene riferimenti a termini già decorso per l’adozione del primo Programma e del piano per il tratto di mare. La disciplina ha subito modifiche puntuali nel tempo, ma resta la fonte istitutiva dell’area protetta “Giardini Botanici Hanbury” in Liguria.

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