LEGGE 13 ottobre 2010, n. 175
Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica l'art.10 della l.31/1965 vietando, dal termine per la presentazione delle liste fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte con provvedimento definitivo alla sorveglianza speciale di svolgere attività di propaganda elettorale. Prevede pena detentiva da 1 a 5 anni anche per il candidato che, conoscendone la condizione, si avvale del soggetto; necessita di prove diverse dalle sole dichiarazioni del sorvegliato. La condanna comporta interdizione dai pubblici uffici e ineleggibilità per la durata della pena.
Divieto di propaganda elettorale per soggetti sottoposti a sorveglianza speciale
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