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Legge

LEGGE 13 ottobre 2010, n. 175

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

Normativa italiana010G0196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Modifica l'art.10 della l.31/1965 vietando, dal termine per la presentazione delle liste fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte con provvedimento definitivo alla sorveglianza speciale di svolgere attività di propaganda elettorale. Prevede pena detentiva da 1 a 5 anni anche per il candidato che, conoscendone la condizione, si avvale del soggetto; necessita di prove diverse dalle sole dichiarazioni del sorvegliato. La condanna comporta interdizione dai pubblici uffici e ineleggibilità per la durata della pena.

Divieto di propaganda elettorale per soggetti sottoposti a sorveglianza speciale

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