DECRETO 28 gennaio 1994, n. 226
Regolamento recante norme sulle condizioni e sulle modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'effettuazione dei controlli sulle gru a torre.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto ministeriale (28/01/1994) che disciplina i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi o laboratori che effettuano la certificazione CEE del livello di potenza acustica delle gru a torre, in attuazione della direttiva 87/405/CEE e del d.lgs. 137/1992. Definisce documentazione richiesta (statuto, elenco macchinari, personale, manuale qualità, polizza assicurativa), il procedimento di valutazione congiunta tra Ministeri, il ruolo dell'Ispettorato tecnico e l'onere delle spese ispettive a carico del richiedente. Non contiene limiti di validità generali (prevede solo un termine di sei mesi per l'estensione ad organismi già autorizzati). Oggi è verosimilmente superata da successivi aggiornamenti normativi e dagli attuali regimi CE/armonie comunitarie, per cui la sua applicabilità pratica è limitata.
Autorizzazione organismi/laboratori per certificazione CEE gru a torre
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