DECRETO 29 settembre 1999, n. 387
Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche, i requisiti e la durata di validità dei segnali da soccorso, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento ministeriale (1999) che stabilisce tipi ammessi (razzi a paracadute, fuochi a mano rossi, segnali fumogeni galleggianti), requisiti tecnici (involucro resistente all'acqua, istruzioni in italiano, mezzo di accensione, prestazioni minime: razzo ≥300 m, luminosità/durata, fumo arancione ≥3 min), marcatura obbligatoria e validità dei dispositivi (4 anni dalla fabbricazione). Norme transitorie: segnali esistenti utilizzabili fino a scadenza e comunque non oltre 3 anni dall'entrata in vigore.
Caratteristiche e durata dei segnali di soccorso per unità da diporto
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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