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Decreto

DECRETO 29 settembre 1999, n. 387

Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche, i requisiti e la durata di validità dei segnali da soccorso, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.

Normativa italiana099G0459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento ministeriale (1999) che stabilisce tipi ammessi (razzi a paracadute, fuochi a mano rossi, segnali fumogeni galleggianti), requisiti tecnici (involucro resistente all'acqua, istruzioni in italiano, mezzo di accensione, prestazioni minime: razzo ≥300 m, luminosità/durata, fumo arancione ≥3 min), marcatura obbligatoria e validità dei dispositivi (4 anni dalla fabbricazione). Norme transitorie: segnali esistenti utilizzabili fino a scadenza e comunque non oltre 3 anni dall'entrata in vigore.

Caratteristiche e durata dei segnali di soccorso per unità da diporto

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