Messaggio numero 2479 del 17-06-2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra la sospensione, dal 19 maggio al 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti presso terzi su stipendi, salari, indennità di lavoro e pensioni disposti dall'Agente della riscossione e dagli iscritti all'albo (art.53 D.Lgs. 446/1997). Le somme non sono vincolate e devono essere rese disponibili al debitore; restano invece acquisite le ritenute effettuate prima del 19/05/2020. Il beneficio riguarda varie prestazioni di sostegno al reddito (es. NASpI, DISCOLL, integrazioni salariali, malattia, maternità). Le strutture territoriali devono sospendere nuove trattenute, restituire eventuali accantonamenti effettuati dopo il 19/05/2020 tramite la procedura "Gestione Pagamenti a terzi" (opzione "Restituzione Totale"), effettuare versamenti solo per accantonamenti antecedenti la sospensione se intervengono ordinanze, e riattivare gli accantonamenti al termine del periodo. Firmato: Direttore Generale Gabriella Di Michele
Sospensione accantonamenti pignoramenti presso terzi (art.152 Decreto‑legge 19/05/2020 n.34)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 17 giu 2020Messaggio numero 2489 del 17-06-2020
- Messaggio · 18 giu 2020Messaggio numero 2510 del 18-06-2020
- Messaggio · 18 giu 2020Messaggio numero 2503 del 18-06-2020
- Messaggio · 15 giu 2020Messaggio numero 2448 del 15-06-2020
- Messaggio · 19 giu 2020Messaggio numero 2520 del 19-06-2020
- Messaggio · 12 giu 2020Messaggio numero 2423 del 12-06-2020
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →