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Messaggio

Messaggio numero 3748 del 11-11-2024

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Ministero del Lavoro, acquisito il parere e su richiesta delle strutture territoriali, chiarisce che la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie resta valida per determinare lo status di "vecchio" o "nuovo" iscritto e per l'applicazione/disapplicazione del massimale ai sensi dell'art.2, comma 18, legge 8 agosto 1995, n.335, anche se il lavoratore ha percepito una prestazione pensionistica e successivamente è stato reimpiegato. Se dopo il pensionamento il soggetto svolge attività libero-professionale con iscrizione a enti di cui ai d.lgs. 509/1994 e 103/1996, quell'attività è regolata dalla disciplina dell'ente competente.

Chiarimenti su validità della data di prima iscrizione ai fini del massimale (art.2, c.18 legge 335/1995) in caso di reimpiego o prosecuzione dopo pensionamento

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