Salta al contenuto
Circolare

Circolare INAIL n. 09 del 22 febbraio 2001

Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Legge 3 dicembre 1999 n 493 DDMM 15 settembre 2000.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’avvio dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici prevista dalla legge n. 493/1999 e dai decreti ministeriali del 15 settembre 2000. Vengono chiariti soggetti obbligati ed esclusi, ambito di copertura, premio annuo, casi di esonero a carico dello Stato, termini di iscrizione e pagamento, nonché le modalità di richiesta della rendita e di gestione del contenzioso. Sono inoltre richiamate le prestazioni spettanti, i criteri di valutazione dell’invalidità permanente, l’assenza di automatismo delle prestazioni e le regole contabili del Fondo speciale.

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico: requisiti, modalità di iscrizione, prestazioni e procedure

Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico

La circolare INAIL n. 9 del 22 febbraio 2001 illustra l’attuazione della legge 3 dicembre 1999, n. 493, e dei decreti ministeriali del 15 settembre 2000 sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico. Il documento ricostruisce il quadro normativo, definisce i soggetti assicurati, l’oggetto della copertura, i premi, le ipotesi di esonero e le procedure amministrative e contenziose, con indicazioni operative per l’istruttoria e la gestione contabile.

Quadro normativo e ratio della disciplina

La circolare richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 19 dicembre 1995, valorizzata come base per il riconoscimento del lavoro domestico quale attività socialmente ed आर्थिकamente rilevante. La legge n. 493/1999 viene descritta come la prima legge europea a tutelare la salute nelle abitazioni e a istituire un’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.

La normativa è presentata con una duplice finalità:

  • prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione;
  • tutela risarcitoria mediante una forma assicurativa contro il rischio infortunistico svolto in ambito domestico.

La legge è articolata in quattro capi:

  • Capo I, criteri generali;
  • Capo II, prevenzione negli ambienti di civile abitazione;
  • Capo III, assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico;
  • Capo IV, disposizioni finanziarie.

Prevenzione degli infortuni domestici

Sul piano preventivo, il Servizio sanitario nazionale è chiamato a promuovere sicurezza e salute nelle abitazioni attraverso i Dipartimenti per la prevenzione delle ASL. Le attività indicate comprendono:

  • assistenza per la prevenzione;
  • individuazione e valutazione dei rischi;
  • iniziative di educazione sanitaria;
  • coordinamento territoriale dei programmi di intervento.

Presso l’Istituto Superiore di Sanità è inoltre previsto un sistema informativo per la raccolta dei dati sugli infortuni domestici, alimentato dagli osservatori epidemiologici regionali e anche dai dati che l’INAIL trasmette dalla gestione assicurativa. Il sistema deve servire a valutare l’efficacia delle misure preventive, predisporre piani mirati e redigere una relazione annuale.

Il Ministro della sanità deve definire campagne informative nazionali rivolte soprattutto ai giovani e alle categorie più a rischio, con il coinvolgimento delle associazioni dei cittadini.

Soggetti assicurati e requisiti

L’assicurazione riguarda ciascun componente del nucleo familiare, uomo o donna, che:

  • abbia un’età compresa tra 18 e 65 anni;
  • svolga in via non occasionale attività domestica finalizzata alla cura delle persone del nucleo e dell’ambiente domestico;
  • svolga tale attività senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito;
  • non svolga altra attività che comporti iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

La circolare precisa che per nucleo familiare si intende un insieme di persone legate da matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, coabitanti e con la medesima dimora abituale; il nucleo può essere anche composto da una sola persona. Sono compresi i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

Sul requisito anagrafico, sono soggetti all’assicurazione coloro che non hanno compiuto 65 anni alla data di entrata in vigore della copertura, fissata al 1° marzo 2001. Chi compie 65 anni in corso di assicurazione resta coperto fino alla successiva scadenza annuale del premio.

L’attività si considera svolta in via non occasionale quando è abituale e sistematica, anche se non continuativa. La circolare include espressamente nella tutela anche gli studenti che studiano e dimorano fuori dal comune di residenza.

Sono indicati come ricompresi nell’assicurazione, se in possesso dei requisiti, anche:

  • titolari di pensione, compresa la pensione di invalidità;
  • lavoratori in mobilità;
  • lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore;
  • lavoratori stagionali, temporanei o a tempo determinato nei periodi in cui non lavorano e non versano contributi.

Restano invece esclusi:

  • religiosi e religiose, perché non appartenenti al nucleo familiare come definito dal decreto;
  • lavoratori utilizzati in LSU, borse di lavoro, PIP, corsi di formazione, tirocini formativi e di orientamento, perché già coperti dall’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
  • lavoratori part-time orizzontali o verticali, in quanto titolari di attività lavorativa che comporta iscrizione a forme previdenziali obbligatorie.

Oggetto dell’assicurazione e ambito territoriale

La copertura assicurativa riguarda i casi di infortunio, con esclusione delle malattie professionali, avvenuti per causa violenta o virulenta in occasione e a causa del lavoro domestico, purché abbiano determinato un’inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33%.

Per ambito domestico si intende:

  • l’immobile di civile abitazione in cui dimora il nucleo familiare;
  • le relative pertinenze;
  • le parti comuni condominiali.

La circolare precisa inoltre che sono considerati avvenuti in ambito domestico anche gli infortuni nell’immobile usato per le vacanze, anche se in affitto, purché situato in Italia.

Sono considerati immobili di civile abitazione quelli accatastabili come immobili a destinazione ordinaria del gruppo A, con esclusione della categoria A/10. Sono assimilate alle abitazioni anche le strutture mobili assegnate provvisoriamente a fini abitativi dopo calamità naturali, come roulotte o prefabbricati.

Restano esclusi dall’assicurazione:

  • gli infortuni verificatisi fuori dal territorio nazionale;
  • gli infortuni dovuti a rischi estranei al lavoro domestico;
  • gli infortuni derivanti da calamità naturali, crollo degli immobili per cedimenti strutturali, guerra, insurrezione o tumulti popolari;
  • gli infortuni mortali.

Premio assicurativo, iscrizione ed esonero

Il premio assicurativo pro capite è fissato in lire 25.000, pari a euro 12,91 per anno solare, non frazionabile ed esente da oneri fiscali. Il premio è normalmente a carico dell’assicurato.

L’iscrizione per chi paga il premio avviene mediante versamento all’INAIL tramite:

  • sportelli delle agenzie postali con apposito bollettino intestato all’INAIL;
  • Internet, tramite il sito delle Poste, con attestazione elettronica del versamento.

L’attestazione di versamento prova il pagamento, la data e la dichiarazione della sussistenza dei requisiti al momento del pagamento. Il bollettino riporta una causale che vale come iscrizione all’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.

I termini sono i seguenti:

  • per il primo anno di applicazione, versamento entro il 31 marzo 2001, ovvero entro 30 giorni dal termine indicato nell’art. 11, comma 5, della legge n. 493/1999;
  • per gli anni successivi, versamento entro il 31 gennaio di ogni anno, se permangono i requisiti;
  • se i requisiti si maturano per la prima volta nel corso dell’anno, iscrizione e versamento alla data di maturazione.

In caso di mancato versamento è dovuta una somma aggiuntiva non superiore al premio, graduata in relazione al periodo di inadempimento. La circolare segnala però che tale sanzione non si applica nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge.

Soggetti esonerati dal premio e autocertificazione

Lo Stato sostiene il premio per i soggetti che possiedano entrambi i seguenti requisiti reddituali:

  • reddito proprio lordo ai fini IRPEF non superiore a lire 9 milioni annui, pari a euro 4.648,11;
  • reddito complessivo lordo del nucleo familiare non superiore a lire 18 milioni annui, pari a euro 9.296,22.

Ai fini del calcolo:

  • il reddito di riferimento è quello lordo ai fini IRPEF dell’anno precedente;
  • il reddito complessivo del nucleo è dato dalla somma dei redditi dei singoli componenti.

Per questi soggetti l’iscrizione avviene mediante domanda all’INAIL contenente i dati anagrafici e una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 403/1998, attestante sia i requisiti assicurativi sia quelli reddituali, con indicazione dei componenti del nucleo familiare. La responsabilità della dichiarazione è personale, sia penale sia amministrativa.

La domanda può essere presentata all’INAIL, alle associazioni Federcasalinghe e MOICA o a un Patronato, che possono assistere nella compilazione. La scadenza per il primo anno è il 31 marzo 2001. Non è necessario ripresentare la domanda negli anni successivi, poiché l’assicurazione si rinnova automaticamente; resta invece l’obbligo di denunciare all’INAIL il venir meno dei requisiti entro 30 giorni.

Requisiti per il diritto alle prestazioni

La circolare ribadisce che il diritto alle prestazioni non è automatico. Al momento dell’evento l’interessato deve:

  • essere assicurato;
  • essere in regola con il pagamento del premio, oppure, se esonerato, con il solo obbligo di iscrizione.

Per i soggetti non in regola, la tutela opera solo per gli infortuni accaduti dal giorno successivo alla regolarizzazione del premio o dell’iscrizione. Sono tuttavia coperti gli eventi verificatisi entro il periodo utile per effettuare il pagamento o l’iscrizione.

Prestazioni spettanti e criteri di calcolo

La sola prestazione prevista è la rendita per invalidità permanente, quando l’infortunio abbia causato una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 33%. La rendita:

  • è esente da oneri fiscali;
  • è calcolata sulla retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima del settore industriale;
  • non è revisionabile;
  • è soggetta alla sola rivalutazione prevista dall’art. 116 del T.U. n. 1124/1965.

La circolare evidenzia che, ai fini della liquidazione, il minimale da prendere in considerazione è quello indicato dal T.U. e non quello rivalutato ai sensi del D.Lgs. n. 38/2000.

Non sono comprese altre prestazioni, salvo il rimborso delle spese per esami specialistici richiesti dall’Istituto e delle eventuali spese di viaggio.

La rendita decorre dal giorno successivo alla cessazione dell’inabilità temporanea assoluta ed è pagata a rate mensili; in caso di decesso del titolare, la rata in corso è corrisposta per intero agli eredi.

Valutazione medico-legale e preesistenze

La valutazione del danno segue l’art. 78 e la tabella allegata al T.U. n. 1124/1965. Nella valutazione non si tiene conto delle inabilità preesistenti se coesistenti; se invece le preesistenze sono concorrenti, anche lavorative o extra-lavorative, il grado di riduzione va rapportato alla capacità lavorativa già ridotta.

In caso di nuovo infortunio su titolare di rendita, se l’inabilità complessiva è superiore a quella che aveva dato luogo alla precedente rendita, si procede alla costituzione di una nuova rendita sulla base della nuova valutazione complessiva.

Procedura di richiesta, istruttoria e decisione

Per ottenere la prestazione, l’assicurato deve presentare all’INAIL apposita richiesta su modulo predisposto, dichiarando:

  • iscrizione all’assicurazione per l’anno dell’evento e permanenza dei requisiti soggettivi;
  • per i soggetti esonerati, permanenza anche dei requisiti reddituali;
  • data, luogo, cause e circostanze dell’infortunio;
  • data di cessazione dell’inabilità temporanea assoluta;
  • esiti della lesione, eventuali preesistenze, previsione di postumi pari o superiori al 33%;
  • presidio sanitario che ha effettuato il primo soccorso.

Le indicazioni relative alla cessazione dell’inabilità e alla previsione dei postumi devono essere supportate da certificazione medica e documentazione. La domanda va presentata a qualsiasi sede INAIL.

La sede:

  • istruisce la pratica;
  • verifica la regolarità assicurativa;
  • dispone l’accertamento medico-legale;
  • può avviare indagini in caso di dubbi sui requisiti, sulle cause dell’infortunio o sui requisiti reddituali.

Il provvedimento dell’INAIL, favorevole o negativo, deve essere comunicato entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta; se la prestazione non è ancora determinabile con precisione, può essere liquidata in via provvisoria.

Ricorsi, contenzioso e prescrizione

Contro il provvedimento dell’Istituto è possibile ricorrere al Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale entro 90 giorni, tramite la sede INAIL che ha emesso il provvedimento. Se il Comitato non risponde entro 120 giorni dalla presentazione del ricorso, l’interessato può rivolgersi all’autorità giudiziaria.

La proposizione del ricorso non sospende il provvedimento impugnato.

L’azione giudiziaria per il riconoscimento della rendita si prescrive in tre anni dall’infortunio con postumi permanenti indennizzabili. Il termine resta sospeso per la durata del procedimento amministrativo, che deve esaurirsi entro 330 giorni.

Fondo autonomo speciale e contabilità

La gestione è affidata a un Fondo autonomo speciale presso l’INAIL, con contabilità separata. Il Fondo è alimentato da:

  • premi assicurativi;
  • somme aggiuntive per inadempimento;
  • proventi degli investimenti;
  • eventuali altre entrate.

Il Fondo è affidato a un Comitato amministratore composto dal presidente e dal direttore generale INAIL, da rappresentanti dei Ministeri del lavoro, del tesoro e della sanità, e da sei rappresentanti delle organizzazioni di categoria più rappresentative. Il Comitato dura in carica tre anni e ha funzioni di proposta, vigilanza, decisione sui ricorsi e altri compiti attribuiti da legge o regolamento.

La circolare fornisce anche istruzioni contabili essenziali:

  • gli incassi dei premi vanno al capitolo 014, gestione 980;
  • le spese per la gestione degli infortuni vanno ai capitoli 370, 376, 377, 378 e 379, gestione 980.

Tabelle di valutazione

In allegato sono riportate le tabelle per la valutazione del grado percentuale di invalidità permanente e delle menomazioni dell’acuità visiva, utilizzate per la determinazione della rendita. Sono richiamate anche le percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite, con riferimento alla tabella dell’allegato 7 del T.U. n. 1124/1965.

Punti principali

Quadro normativo e finalità della disciplina

La circolare colloca la nuova assicurazione nel quadro della legge 3 dicembre 1999, n. 493, e dei due decreti ministeriali del 15 settembre 2000 che ne disciplinano requisiti e attuazione. La normativa è letta come attuazione del principio, affermato dalla Corte costituzionale n. 28 del 1995, della rilevanza sociale ed economica del lavoro svolto in famiglia. La legge persegue una duplice finalità: prevenzione degli infortuni nelle abitazioni e tutela risarcitoria tramite assicurazione obbligatoria contro il rischio infortunistico domestico.

Soggetti assicurati ed esclusi

Sono soggetti all’obbligo i componenti del nucleo familiare di età compresa tra 18 e 65 anni che svolgano in via esclusiva, non occasionale, senza subordinazione e a titolo gratuito attività domestiche di cura delle persone e dell’ambiente domestico, e che non svolgano altre attività comportanti iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale. Il nucleo familiare può essere anche composto da una sola persona e vi rientrano i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Sono espressamente ricompresi, se in possesso dei requisiti, titolari di pensione, pensione di invalidità, lavoratori in mobilità, cassintegrati a zero ore e lavoratori stagionali o a termine nei periodi in cui non lavorano. Restano esclusi religiosi e religiose, lavoratori impiegati in LSU, borse di lavoro, PIP, corsi di formazione, tirocini formativi e di orientamento, nonché i lavoratori part-time, perché già coperti da altra tutela o da iscrizione previdenziale.

Oggetto dell’assicurazione e ambito domestico

La copertura riguarda solo gli infortuni, non le malattie professionali, avvenuti per causa violenta o virulenta in occasione e a causa del lavoro domestico, con esito di inabilità permanente non inferiore al 33%. L’ambito domestico comprende l’immobile di civile abitazione in cui dimora il nucleo familiare, le pertinenze e le parti comuni condominiali; sono assimilate anche le strutture mobili adibite a uso abitativo provvisorio in caso di calamità naturali. Sono considerati in ambito domestico anche gli infortuni occorsi nell’immobile usato per le vacanze, purché situato in Italia. Restano esclusi gli infortuni avvenuti fuori dal territorio nazionale, quelli derivanti da rischi estranei al lavoro domestico, quelli causati da calamità naturali, crollo per cedimenti strutturali, guerra, insurrezione o tumulti popolari, nonché gli infortuni mortali.

Premio assicurativo, esonero e iscrizione

Il premio è fissato in lire 25.000 annue, pari a euro 12,91, non frazionabili ed esenti da oneri fiscali. Il pagamento è normalmente a carico del soggetto assicurato, ma lo Stato sopporta il premio per chi possiede contemporaneamente reddito proprio lordo IRPEF non superiore a lire 9 milioni e reddito complessivo lordo del nucleo familiare non superiore a lire 18 milioni. L’iscrizione avviene con versamento del premio, tramite bollettino postale intestato INAIL o tramite internet, oppure mediante domanda con autocertificazione per i soggetti esonerati. Per il primo anno la scadenza è il 31 marzo 2001; per gli anni successivi il termine ordinario è il 31 gennaio di ogni anno. Chi matura i requisiti nel corso dell’anno si iscrive e versa dal momento della maturazione. È prevista una somma aggiuntiva in caso di omesso versamento, ma la sanzione non si applica per i primi cinque anni dall’entrata in vigore della legge.

Prestazioni, requisiti e misura della rendita

La prestazione consiste nella sola rendita per inabilità permanente, esente da imposte, senza quote integrative, indennità per inabilità temporanea e cure sanitarie o riabilitative. La rendita spetta solo se al momento dell’evento l’assicurato è regolarmente iscritto e in regola con il premio, oppure, se esonerato, con il solo obbligo di iscrizione; per chi regolarizza in ritardo, la tutela opera dal giorno successivo alla regolarizzazione. La rendita decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica, è calcolata sulla retribuzione convenzionale minima del settore industriale, non è revisionabile ed è soggetta alla sola rivalutazione prevista dal T.U. n. 1124/1965. In caso di morte del titolare, la rata in corso è corrisposta per intero agli eredi.

Procedura di domanda, istruttoria e termini

La domanda di rendita deve essere presentata all’INAIL su apposito modulo e deve contenere i dati anagrafici, la prova dell’iscrizione e dei requisiti, la data, il luogo e le cause dell’infortunio, la data di cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, gli esiti della lesione, eventuali preesistenze, la previsione di postumi pari o superiori al 33% e il presidio sanitario del primo soccorso. La certificazione medica che ipotizzi un’invalidità almeno del 33% è presupposto indispensabile; le domande con percentuale inferiore vanno respinte, mentre nei casi di documentazione carente occorre integrare gli atti. La sede INAIL istruisce la pratica, verifica la regolarità assicurativa e predispone l’accertamento medico-legale. Il provvedimento deve essere comunicato entro 120 giorni dalla richiesta; il termine vale anche ai fini degli interessi di mora.

Valutazione dei postumi e unificazione

La valutazione dei postumi segue i criteri del T.U. n. 1124/1965, con esclusione delle invalidità preesistenti se coesistenti e considerazione delle sole preesistenze concorrenti, da valutare con la cosiddetta formula Gabrielli. Se l’infortunio domestico produce postumi inferiori al 33%, non si dà luogo a rendita; in caso di successivo nuovo infortunio, i postumi vengono unificati secondo la disciplina richiamata. Se invece è già in godimento una rendita e interviene un nuovo infortunio con aggravamento complessivo superiore, si costituisce una nuova rendita sulla base della nuova complessiva riduzione dell’attitudine al lavoro.

Ricorsi, azione giudiziaria e prescrizione

Avverso il provvedimento dell’INAIL è ammesso ricorso al Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale entro 90 giorni, tramite la sede che ha emesso l’atto. In mancanza di decisione entro 120 giorni dalla proposizione del ricorso, l’interessato può adire l’autorità giudiziaria. La proposizione del gravame non sospende il provvedimento. L’azione giudiziaria per la rendita si prescrive in tre anni dall’infortunio con postumi permanenti indennizzabili; il termine è sospeso per la durata del procedimento amministrativo, che deve concludersi entro 330 giorni.

Fondo, contabilità e istruzioni contabili

La gestione dell’assicurazione è affidata a un Fondo autonomo speciale presso l’INAIL, con contabilità separata. Il Fondo è alimentato dai premi, dalle somme aggiuntive, dai proventi degli investimenti e da eventuali altre entrate; il Ministero può rivedere premio e limiti reddituali per garantire l’equilibrio finanziario. La circolare impartisce anche le prime indicazioni contabili: gli incassi dei premi sono imputati al capitolo 014, gestione 980, mentre le spese per la gestione degli infortuni sono allocate ai capitoli 370, 376, 377, 378 e 379, sempre in gestione 980.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.