DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2010, n. 190
Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto attua la direttiva 2008/56/CE e disciplina per il Mediterraneo la pianificazione, il monitoraggio e le misure necessarie per conseguire e mantenere il buono stato ambientale delle acque marine entro il 2020. Prevede valutazioni, traguardi, programmi di monitoraggio e misure, con aggiornamento ogni 6 anni e scadenze specifiche tra 2011 e 2016.
Strategia per l'ambiente marino e buono stato ambientale entro il 2020
Strategia per l'ambiente marino e tutela del buono stato ambientale
Il decreto istituisce il quadro nazionale per l’elaborazione e l’attuazione delle strategie per l’ambiente marino, in recepimento della direttiva 2008/56/CE. L’obiettivo è conseguire e mantenere il buono stato ambientale delle acque marine entro il 2020, assicurando al contempo un uso sostenibile delle risorse marine e il coordinamento tra politiche settoriali, pianificazione, monitoraggio e misure di tutela.
Ambito di applicazione e finalità
Il provvedimento si applica alle acque marine della regione del Mare Mediterraneo. Non si applica alle attività il cui unico fine sia la difesa e la sicurezza militare dello Stato, salvo la definizione di modalità specifiche di applicazione eventualmente stabilite dal Ministero dell’ambiente d’intesa con le altre amministrazioni competenti.
Le strategie per l’ambiente marino devono:
- applicare un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane;
- mantenere la pressione complessiva entro livelli compatibili con il buono stato ambientale;
- salvaguardare la capacità di reazione degli ecosistemi ai cambiamenti indotti dall’uomo;
- considerare gli effetti transfrontalieri;
- rafforzare biodiversità e aree marine protette;
- perseguire la progressiva eliminazione dell’inquinamento;
- orientare monitoraggio e ricerca verso l’uso razionale delle risorse.
Definizioni rilevanti
Il decreto definisce, tra l’altro, le acque marine, la regione marina, la regione del Mare Mediterraneo e le sottoregioni marine del Mediterraneo. Precisano inoltre i concetti di strategia per l’ambiente marino, stato ambientale, buono stato ambientale, traguardo ambientale, criteri, inquinamento, cooperazione regionale e convenzioni marittime regionali. Il buono stato ambientale è valutato per ciascuna regione o sottoregione marina sulla base dei descrittori qualitativi dell’allegato I.
Autorità competente e Comitato tecnico
Il Ministero dell’ambiente è l’autorità competente per il coordinamento delle attività previste dal decreto. Si avvale di un Comitato tecnico istituito presso il Ministero, con funzioni di supporto alla definizione degli atti relativi alla strategia per l’ambiente marino.
Il Comitato è composto da rappresentanti di amministrazioni statali, regioni e province autonome, UPI e ANCI. Le designazioni devono pervenire entro 30 giorni dalla richiesta; decorso il termine, il Ministero può comunque istituire il Comitato. Ai componenti e agli esperti invitati non spetta alcun compenso o rimborso. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti, si riunisce almeno due volte l’anno e riferisce periodicamente al Parlamento.
Cooperazione regionale e coordinamento internazionale
Il Ministero dell’ambiente individua, ove necessario d’intesa con il Ministero degli affari esteri, le procedure per assicurare la cooperazione con gli altri Stati membri che condividono la stessa regione o sottoregione marina. La cooperazione può estendersi, per quanto possibile, anche ai Paesi terzi interessati.
Per gli adempimenti previsti dal decreto si valorizzano anche le sedi istituzionali esistenti e le convenzioni marittime regionali, nonché i programmi, le valutazioni e le attività svolti nell’ambito di accordi internazionali.
Fasi della strategia per l’ambiente marino
L’attuazione della disciplina si articola in cinque passaggi:
- valutazione iniziale dello stato ambientale;
- determinazione del buono stato ambientale;
- definizione dei traguardi ambientali;
- elaborazione dei programmi di monitoraggio;
- elaborazione dei programmi di misure.
Le fasi, una volta elaborate inizialmente, devono essere aggiornate ogni sei anni per ciascuna regione o sottoregione marina. Gli aggiornamenti vanno comunicati alla Commissione europea, agli organi direttivi delle convenzioni marittime regionali e agli altri Stati membri interessati entro tre mesi dalla pubblicazione.
Valutazione iniziale dello stato ambientale
Il Ministero dell’ambiente, con il supporto del Comitato, promuove e coordina la valutazione iniziale dello stato ambientale e dell’impatto delle attività antropiche, utilizzando dati e informazioni esistenti, inclusi quelli derivanti dalla normativa sulle acque.
Le amministrazioni pubbliche e i soggetti pubblici o privati che detengono dati utili devono metterli a disposizione su richiesta. La valutazione comprende:
- analisi degli elementi, delle caratteristiche essenziali e dello stato ambientale della regione marina;
- analisi dei principali impatti e pressioni, anche cumulativi e sinergici;
- analisi degli aspetti socio-economici dell’uso dell’ambiente marino e dei costi del suo degrado.
Il Ministero può inoltre definire, sentita la Conferenza unificata, eventuali sottodivisioni territoriali per tener conto di specificità locali, in coerenza con le sottoregioni del Mediterraneo.
Determinazione del buono stato ambientale
Il buono stato ambientale è individuato quando gli ecosistemi marini funzionano pienamente e mantengono la propria resilienza, le specie e gli habitat sono protetti dalla perdita di biodiversità, le caratteristiche fisiche e chimiche sono compatibili con tali condizioni e gli apporti di sostanze ed energia, incluso il rumore, non producono effetti inquinanti.
Il Ministero dell’ambiente, avvalendosi del Comitato e sentita la Conferenza unificata, determina con decreto i requisiti del buono stato ambientale, tenendo conto dei descrittori qualitativi, delle pressioni e degli impatti indicati negli allegati. La determinazione doveva essere effettuata entro il 15 luglio 2012, con comunicazione alla Commissione europea entro il 15 ottobre 2012.
Traguardi ambientali
Sulla base della valutazione iniziale, il Ministero definisce con decreto i traguardi ambientali e gli indicatori associati, sentita la Conferenza unificata. Prima della definizione deve essere svolta una ricognizione dei traguardi già previsti da strumenti normativi o di pianificazione regionali, nazionali, comunitari o internazionali, così da garantire coerenza e integrazione.
La definizione dei traguardi ambientali doveva essere completata entro il 15 luglio 2012 e comunicata alla Commissione europea entro il 15 ottobre 2012.
Programmi di monitoraggio
Il Ministero elabora e attua programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale e per l’aggiornamento dei traguardi ambientali. I programmi tengono conto degli allegati del decreto e delle attività di monitoraggio svolte dalle altre amministrazioni competenti.
È prevista la ricognizione dei programmi di monitoraggio esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario e internazionale, al fine di integrarli e coordinarli. Il Ministero può stipulare accordi con le ARPA, anche in forma associata o consorziata, e con soggetti pubblici tecnici specializzati.
L’elaborazione e l’attuazione dei programmi di monitoraggio dovevano essere completate entro il 15 luglio 2014, con comunicazione alla Commissione europea entro il 15 ottobre 2014.
Programmi di misure
Una volta definiti i traguardi ambientali, il Ministero elabora uno o più programmi di misure per conseguire o mantenere il buono stato ambientale. Nell’elaborazione deve tenere conto delle misure già previste da normative, standard di qualità ambientale e accordi internazionali, nonché degli strumenti di pianificazione e programmazione rilevanti per le acque marine.
I programmi sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata. Devono rispettare i principi di precauzione, azione preventiva, limitazione del danno ambientale e «chi inquina paga», oltre al principio di sviluppo sostenibile. Le misure devono essere efficaci sotto il profilo dei costi e tecnicamente fattibili.
I programmi indicano anche come le misure concorrono al raggiungimento dei traguardi ambientali e considerano gli effetti sulle acque oltre la giurisdizione nazionale. Dove necessario, devono includere:
- interventi di salvaguardia, risanamento, restauro, ripopolamento e monitoraggio;
- condizioni, limiti e divieti da inserire negli strumenti di pianificazione, negli atti autorizzativi e nelle ordinanze;
- misure per prevenire e rimediare ai danni da inquinamento tellurico, con attenzione allo sversamento di reflui urbani non adeguatamente trattati;
- misure economiche per incentivare comportamenti compatibili con il buono stato ambientale.
Sono previste anche misure di protezione spaziale per reti coerenti e rappresentative di aree marine protette, anche oltre il limite delle acque territoriali.
L’elaborazione dei programmi di misure doveva essere completata entro il 31 dicembre 2015 e l’attuazione avviata entro un anno. I programmi vanno comunicati alla Commissione europea e agli Stati membri interessati entro il 31 marzo 2016.
Interventi urgenti e criticità transfrontaliere
Se in una regione o sottoregione condivisa con altri Stati membri emerge una criticità che richiede intervento urgente, deve essere predisposto, d’intesa con tali Stati, un piano d’azione che anticipi gli adempimenti delle fasi di valutazione, definizione dei traguardi, monitoraggio e misure. Il piano può introdurre misure più restrittive di quelle ordinarie, purché non impedisca il raggiungimento o il mantenimento del buono stato ambientale in altre regioni o sottoregioni marine. La Commissione europea deve essere informata del piano adottato.
Eccezioni al mancato raggiungimento degli obiettivi
Il mancato raggiungimento di un traguardo ambientale o del buono stato ambientale può dipendere da:
- azioni o omissioni non imputabili all’Italia;
- cause naturali;
- forza maggiore;
- modifiche fisiche delle acque marine dovute a provvedimenti adottati per motivi imperativi di interesse generale prevalenti;
- condizioni naturali che non consentano miglioramenti nei tempi previsti.
I programmi di misure possono individuare tali situazioni e devono motivarle specificamente. In questi casi vanno comunque previste misure per proseguire gli obiettivi ambientali, evitare ulteriore degrado e attenuare gli impatti negativi. In presenza di costi sproporzionati o di rischi non significativi, il Ministero può decidere di non adottare misure specifiche, purché ciò non causi ulteriore deterioramento e sia adeguatamente motivato verso la Commissione europea.
Casi che richiedono azione comunitaria
Se lo stato ambientale delle acque marine è influenzato da fattori che non possono essere gestiti adeguatamente a livello nazionale o che dipendono da politiche comunitarie o accordi internazionali, il Ministero informa la Commissione europea. Ove necessario, possono essere formulate raccomandazioni anche al Consiglio europeo per attivare un intervento delle istituzioni comunitarie.
Partecipazione del pubblico e informazione
Il Ministero deve predisporre strumenti e procedure per consentire la partecipazione effettiva e tempestiva dei soggetti interessati. Può prevedere diffusione di informazioni, sedi di confronto, inchieste pubbliche e raccordi tra autorità, enti e strutture interessate.
Devono essere rese pubbliche, anche in forma sintetica, le informazioni su:
- valutazione iniziale e determinazione del buono stato ambientale;
- traguardi ambientali;
- programmi di monitoraggio;
- programmi di misure;
- aggiornamenti periodici.
Per l’accesso alle informazioni ambientali si applica il decreto legislativo n. 195/2005.
Comunicazioni alla Commissione europea
Il Ministero deve comunicare alla Commissione europea, entro il 15 gennaio 2011, il nominativo dell’autorità competente e le informazioni dell’allegato II, con aggiornamento entro sei mesi dalle eventuali modifiche.
Dopo le comunicazioni relative alle varie fasi della strategia, il Ministero trasmette le ulteriori informazioni richieste dalla Commissione. Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun programma di misure o del suo aggiornamento, redige e invia una relazione intermedia sui progressi realizzati.
Il Ministero assicura inoltre l’accesso e l’utilizzo, da parte della Commissione, dei dati e delle informazioni derivanti dalla valutazione iniziale e dai programmi di monitoraggio, secondo la disciplina sull’infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale e ambientale.
Disposizioni finali e finanziarie
La modifica degli allegati avviene mediante regolamenti, ovvero mediante decreti per l’adeguamento a successive direttive comunitarie che incidano sulle modalità esecutive o tecniche. Sul piano finanziario, sono previsti oneri specifici per la valutazione iniziale e per il monitoraggio; per l’attuazione dei programmi di misure le amministrazioni competenti operano con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Il decreto prevede inoltre che, salvo quanto relativo alle attività di valutazione iniziale e monitoraggio, non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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