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Legge

LEGGE 27 marzo 1995, n. 99

Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori.

Normativa italiana095G0128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Stabilisce la destinazione, negli edifici adibiti ad uffici giudiziari, di locali idonei al funzionamento dei consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori; la determinazione del numero e dell'idoneità compete alla commissione di manutenzione (se costituita) o ai capi degli uffici giudiziari e al presidente del Consiglio dell'Ordine. Lo Stato corrisponde ai comuni un contributo annuo commisurato al valore locativo con decorrenza 1/1/1995; le spese di gestione (illuminazione, riscaldamento, custodia, telefoni, riparazioni, ecc.) gravano sui consigli. Stanziamento previsto: lire 738 milioni annue dal 1995. Disposizione transitoria: fino al 31/12/1994 l'uso era soggetto a canone non superiore al 10% del valore di mercato.

Assegnazione locali negli uffici giudiziari ai consigli degli Ordini degli avvocati

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