LEGGE 27 marzo 1995, n. 99
Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeStabilisce la destinazione, negli edifici adibiti ad uffici giudiziari, di locali idonei al funzionamento dei consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori; la determinazione del numero e dell'idoneità compete alla commissione di manutenzione (se costituita) o ai capi degli uffici giudiziari e al presidente del Consiglio dell'Ordine. Lo Stato corrisponde ai comuni un contributo annuo commisurato al valore locativo con decorrenza 1/1/1995; le spese di gestione (illuminazione, riscaldamento, custodia, telefoni, riparazioni, ecc.) gravano sui consigli. Stanziamento previsto: lire 738 milioni annue dal 1995. Disposizione transitoria: fino al 31/12/1994 l'uso era soggetto a canone non superiore al 10% del valore di mercato.
Assegnazione locali negli uffici giudiziari ai consigli degli Ordini degli avvocati
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