DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1999, n. 329
Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento ministeriale (28 maggio 1999) che, ai sensi del d.lgs. 29 aprile 1998 n.124, individua nell'Allegato 1 le condizioni e malattie croniche o invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni incluse nei LEA. Definisce un codice identificativo (basato su ICD‑9‑CM), le prestazioni esenti, le modalità di prescrizione, il rilascio dell'attestato da parte delle ASL, la validità temporale per alcune condizioni, controlli, e disposizioni transitorie rispetto al DM 1/2/1991; il regolamento è suscettibile di aggiornamento ai sensi dell'art.6 del d.lgs.124/1998.
Individuazione delle malattie croniche/invalidanti e delle prestazioni esenti dalla partecipazione al costo
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