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Messaggio

Messaggio numero 3352 del 10-02-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'INPS chiarisce quali imprese, dal 1° gennaio 2009, sono tenute alla contribuzione per malattia e maternità e come gestire le domande di prestazioni economiche dei lavoratori interessati. Sono inoltre precisati termini e modalità per congedo di maternità/paternità, congedo parentale e permessi ex legge 104/1992 nel periodo transitorio fino al 28 febbraio 2009.

Chiarimenti su malattia, maternità e permessi ex lege 104/1992 per imprese privatizzate soggette a contribuzione

Chiarimenti sull'applicazione dell'art. 20 del D.L. n. 112/2008

Il documento fornisce istruzioni operative in merito alle prestazioni economiche di malattia, maternità e ai permessi ex lege 104/1992 per i lavoratori dipendenti da imprese privatizzate o a capitale misto. L'obiettivo è agevolare la gestione delle domande e chiarire quali datori di lavoro siano tenuti, dal 1° gennaio 2009, al versamento della contribuzione per malattia e maternità all'INPS.

Ambito di applicazione e imprese interessate

In attuazione dell'art. 20 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008, dal 1° gennaio 2009 le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare all'INPS la contribuzione per malattia e maternità secondo il settore di appartenenza.

Sono indicati, in via esemplificativa, i lavoratori dipendenti da imprese quali:

  • imprese ex municipalizzate;
  • imprese private del settore energetico;
  • ENEL S.p.A. e società del gruppo;
  • Poste Italiane S.p.A. e società del gruppo;
  • ex I.A.C.P. ed ex IPAB;
  • RAI S.p.A. e società del gruppo;
  • Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;
  • ENAV S.p.A.;
  • Ferrovie dello Stato S.p.A., Trenitalia S.p.A., RFI S.p.A., Italferr S.p.A., Ferservizi S.p.A.;
  • CONI Servizi S.p.A.;
  • ANAS S.p.A.;
  • istituti di credito di diritto pubblico privatizzati.

Il documento richiama anche il fatto che tra i destinatari delle prestazioni rientrano i lavoratori, anche se assunti anteriormente ai processi di privatizzazione.

Prestazioni riconoscibili

Ai lavoratori appartenenti alle imprese sopra indicate spettano, secondo le norme vigenti per la generalità dei lavoratori del settore privato, le prestazioni economiche di:

  • malattia;
  • maternità/paternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001;
  • permessi ex art. 33 della Legge n. 104/1992.

Il messaggio precisa che tali prestazioni sono a carico dell'Istituto e che, in linea generale, valgono le regole previste per il settore privato, incluse le fasce di reperibilità.

Gestione delle domande e verifiche istruttorie

Per agevolare la gestione delle domande presentate dai lavoratori, l'INPS segnala che sono in corso ulteriori istruzioni per la revisione dei codici di autorizzazione e della classificazione contributiva, nonché per le regolarizzazioni dal 1° gennaio 2009.

Se al momento della presentazione della domanda sussistono dubbi sulla riconoscibilità della prestazione, l'UdP Prestazioni a Sostegno Reddito può richiedere al lavoratore una dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'appartenenza dell'impresa a una delle tipologie soggette all'obbligo contributivo.

In assenza di tale dichiarazione o di altra documentazione idonea:

  • l'UdP riceve comunque la domanda;
  • il riconoscimento dell'indennità resta subordinato alla verifica, in capo al datore di lavoro, della sussistenza dell'obbligo contributivo ex art. 20;
  • l'eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro e il successivo conguaglio saranno possibili solo dopo tale verifica.

Le UdP soggetto contribuente devono collaborare con le UdP Prestazioni a Sostegno del Reddito per definire tempestivamente la sussistenza delle condizioni che legittimano la prestazione.

Termini per congedo di maternità/paternità

Le domande di congedo di maternità/paternità possono essere presentate all'INPS anche dopo l'inizio del congedo, purché non oltre il termine prescrizionale di un anno decorrente dal giorno successivo alla fine del congedo, come richiamato dal punto 4 della circolare n. 114 del 30 dicembre 2008.

Regole transitorie per congedo parentale e permessi ex Legge 104/1992

Per il congedo parentale e per i permessi di cui all'art. 33 della Legge n. 104/1992 fruiti a partire dal 1° gennaio 2009, l'indennizzabilità a carico dell'Istituto è riconosciuta solo se le domande sono state presentate entro il 28 febbraio 2009 almeno al datore di lavoro, prima dell'inizio dei periodi richiesti.

In tali casi:

  • fa fede, anche per l'INPS, la data di presentazione della domanda al datore di lavoro;
  • le sedi devono richiedere, a integrazione della domanda presentata all'INPS, copia della domanda presentata al datore di lavoro;
  • in mancanza di copia, è ammessa una dichiarazione di responsabilità del lavoratore che attesti la data della richiesta al datore di lavoro.

Indicazioni operative sulla compilazione della domanda

L'UdP Prestazioni a Sostegno Reddito deve invitare il richiedente a indicare sempre, nel campo "datore di lavoro" del modello di domanda, la società, la filiale o la sede operativa di appartenenza, oppure, in subordine, la sede legale.

Tale indicazione è richiesta anche per consentire la corretta canalizzazione delle domande inviate per posta. Per questo, le sedi devono informare i lavoratori, tramite gli ordinari mezzi di comunicazione, sulle corrette modalità di compilazione della modulistica.

Finalità del messaggio

Il messaggio ha finalità chiarificatrice e operativa: individua le imprese interessate dall'obbligo contributivo, conferma la spettanza delle prestazioni ai lavoratori coinvolti e disciplina le verifiche e i termini da rispettare, in particolare nel periodo transitorio iniziale del 2009.

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