Risposta n. 227 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIncentivi corrisposti per attività svolte nei periodi di imposta antecedenti a quello di erogazione – regime di tassazione
Il quesito
Se gli incentivi per funzioni tecniche, liquidati negli anni 2023-2024 ma riferiti ad attività svolte in periodi d'imposta antecedenti, debbano essere assoggettati a tassazione separata o alla tassazione ordinaria
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente prospetta due opzioni: (1) se la verifica e liquidazione avvengono entro termini ragionevoli (es. 2 anni) il regime dovrebbe essere quello della tassazione ordinaria (corrente), mentre per incentivi maturati oltre tale arco temporale dovrebbe applicarsi la tassazione separata; (2) alternativamente, siccome i criteri di erogazione derivano da contratto collettivo sopravvenuto, tutti gli emolumenti corrisposti in periodo d'imposta successivo si dovrebbero assoggettare alla tassazione separata ai sensi dell'art.17, comma 1, lett. b) del TUIR
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che gli incentivi riferiti ad anni antecedenti il 2021, erogati in esecuzione del regolamento e del contratto collettivo recepito nel 2021, rientrino nelle "cause giuridiche" e quindi siano soggetti a tassazione separata (art.17, c.1, lett. b)). Gli emolumenti relativi a prestazioni svolte dal 2021, se l'erogazione ritardata è "fisiologica" in ragione della complessità e dei tempi conformi a prassi analoghe, concorrono alla tassazione ordinaria; altrimenti potrebbe applicarsi la tassazione separata. Il parere si basa sui documenti prodotti e sulla loro veridicità
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