LEGGE 9 gennaio 2006, n. 7
Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge del 2006 che vieta e punisce le mutilazioni genitali femminili: introduce l'art. 583‑bis c.p. (clitoridectomia, escissione, infibulazione e pratiche analoghe) con reclusione da 4 a 12 anni, norme per altre lesioni (3-7 anni), aumento di pena per vittime minorenni o fini di lucro, applicazione extraterritoriale e interdizione professionale (art. 583‑ter). Prevede inoltre misure di prevenzione e assistenza (coordinamento, campagne informative, formazione sanitaria, numero verde), cooperazione internazionale e responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001. Stanziamenti indicati a decorrere dal 2005.
Prevenzione e repressione delle mutilazioni genitali femminili (MGF)
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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