LEGGE 7 agosto 1997, n. 267
Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica varie norme del codice di procedura penale (art. 513, 514, 238, 392, 398, 403) per disciplinare quando è consentita la lettura in udienza delle dichiarazioni rese all'atto delle indagini preliminari o in udienza preliminare: lettura se imputato assente o contumace, limiti all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art.210 salvo partecipazione del difensore, divieti generali di lettura fuori dai casi previsti, garanzie del contraddittorio e norme transitorie (termine di 60 giorni per alcune facoltà). Entrata in vigore il giorno dopo la pubblicazione.
Regole sulla lettura e utilizzazione delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari e nell'udienza preliminare (modifiche al codice di procedura penale)
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