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Decreto

DECRETO 21 giugno 2010, n. 132

Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Normativa italiana010G0152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento del Fondo di solidarietà per i mutui prima casa che consente la sospensione temporanea delle rate (max 18 mesi). Requisiti: proprietà dell'abitazione, mutuo ≤ €250.000 in ammortamento da ≥1 anno, ISEE ≤ €30.000; eventi ammessi: perdita del lavoro, specifiche cessazioni, morte o invalidità ≥80%. Esclusioni: ritardi >90 giorni, agevolazioni pubbliche o assicurazioni che coprano il rischio. Rimborso alle banche della quota interessi e dei costi nei limiti delle risorse disponibili; gestione affidata al MEF tramite società pubblica. Applicabile solo a domande presentate dopo l'entrata in vigore della legge 28/6/2012.

Sospensione rate mutui prima casa (Fondo di solidarietà)

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