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Messaggio

Messaggio numero 3341 del 15-09-2020

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Documento che illustra l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2020, per imprese delle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, allevamento, ippicoltura, pesca e acquacoltura. Beneficiari individuati in base ai codici Ateco indicati nella relazione tecnica (Allegato 1); esclusione delle pubbliche amministrazioni e dei premi/contributi INAIL. Per le aziende non prettamente agricole il beneficio è limitato ai lavoratori inquadrati nel settore agricolo. È richiesta la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi. Sono sospese le verifiche sulla tempestività dei versamenti in attesa del decreto ministeriale attuativo; l'aiuto è stato notificato e approvato dalla Commissione europea (dec. C(2020)4977) e la spesa è valutata in 426,1 milioni di euro. Ulteriori indicazioni operative saranno fornite con apposita circolare. Firma: Direttore Generale Gabriella Di Michele

Esonero contributivo art. 222, comma 2, DL 34/2020 (conv. L.77/2020) per filiere agricole, pesca e acquacoltura

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