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Messaggio

Messaggio numero 39155 del 30-11-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS fornisce precisazioni operative sul nuovo modello di domanda di assegno straordinario per il Fondo di solidarietà dei dipendenti delle aziende concessionarie della riscossione, chiarendo quando e come comunicare i dati retributivi e contributivi, come calcolare la retribuzione media settimanale e come gestire la contribuzione correlata. Viene inoltre richiamata l’attenzione sul corretto codice azienda e viene allegato il modello aggiornato di domanda.

Fondo di solidarietà dipendenti concessionarie riscossione tributi: nuovo modello domanda assegno straordinario e chiarimenti contributi correlati

Fondo di solidarietà per i dipendenti delle aziende concessionarie della riscossione: chiarimenti operativi e modello aggiornato di domanda

Il documento integra il precedente messaggio n. 26623 del 20 luglio 2005 e contiene precisazioni operative sul Fondo di solidarietà disciplinato dal D.M. 375/2003. L’INPS interviene sia sulle modalità di comunicazione dei dati necessari alla liquidazione dell’assegno straordinario sia sull’aggiornamento del modello di domanda e sul corretto calcolo della contribuzione correlata.

Ambito di applicazione e destinatari

Le istruzioni riguardano le aziende interessate e gli uffici INPS coinvolti nella gestione degli assegni straordinari per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. Il messaggio è indirizzato alle strutture territoriali dell’Istituto e richiama, per la gestione delle informazioni, le funzioni già rese disponibili sul sito INPS.

Comunicazioni trimestrali delle aziende e perimetro dei dati da trasmettere

L’Istituto chiarisce che le comunicazioni che l’azienda deve inoltrare entro il 15 del mese successivo a ogni trimestre solare, con riferimento ai dati retributivi e contributivi dei titolari di assegno straordinario, devono riguardare soltanto i dipendenti per i quali sia già intervenuta la liquidazione dell’assegno.

In concreto:

  • dopo la liquidazione dell’assegno da parte dell’INPS, l’azienda deve inviare la comunicazione analitica trimestrale entro il 15 del mese successivo al trimestre in cui la liquidazione è avvenuta;
  • nella colonna "settimane" devono essere indicate tutte le settimane del trimestre solare appena trascorso, più le eventuali settimane relative al periodo anteriore, a partire dalla decorrenza dell’assegno straordinario;
  • nella colonna "contribuzione correlata trimestrale" deve essere indicata la contribuzione complessiva relativa al periodo compreso tra la decorrenza dell’assegno e la fine del mese appena trascorso;
  • il totale della contribuzione correlata per l’insieme dei lavoratori, così determinato, deve essere riportato nella dichiarazione trimestrale sintetica.

Il messaggio precisa inoltre che, per i periodi di erogazione dell’assegno nei quali non è previsto il versamento della contribuzione correlata, l’indicazione deve essere omessa.

Arrotodamento degli importi

Gli importi della retribuzione media settimanale e della corrispondente contribuzione, sia settimanale sia trimestrale, devono essere espressi al centesimo di euro secondo le regole seguenti:

  • per eccesso, se la frazione è pari o superiore a 0,005 euro;
  • per difetto, se la frazione è inferiore a 0,005 euro.

Reperimento dell’informazione di liquidazione

L’informazione relativa all’avvenuta liquidazione dell’assegno a favore del singolo lavoratore è consultabile tra le notizie rese disponibili a ciascuna azienda, in riferimento ai propri dipendenti, sul sito internet dell’Istituto. La sezione è stata rinominata "Enti pagatori: assegni straordinari sostegno al reddito". Per l’accesso e l’utilizzo delle informazioni si richiamano le istruzioni già fornite con il messaggio n. 386 del 18 novembre 2003.

Aggiornamento del modello di domanda di assegno straordinario

Il modello di domanda integrato nei riquadri "D" e "D1" deve essere compilato tenendo conto di una precisazione importante: la retribuzione media settimanale non va calcolata dividendo la retribuzione mensile per 4, ma per 4,333. L’INPS segnala che gli importi devono essere arrotondati al centesimo di euro secondo le regole sopra richiamate.

L’Istituto precisa anche che le comunicazioni già effettuate dalle aziende sulla base delle precedenti indicazioni sono state corrette a cura della Direzione Generale. Viene inoltre allegata la versione aggiornata del modello di domanda.

Acquisizione dati nella procedura informatica

In fase di acquisizione dei dati relativi alla liquidazione dell’assegno straordinario, nel campo "Imp.Ult.Retr.Mens" del pannello MNLAN30 della procedura IVS74 deve comunque essere acquisita la retribuzione media su base mensile indicata nella domanda.

Attenzione al codice azienda e profili contabili

Le sedi sono richiamate a prestare la massima attenzione all’indicazione del codice azienda in fase di acquisizione dei dati relativi alla liquidazione degli assegni straordinari. Un codice errato comporta l’imputazione contabile dell’assegno straordinario a un Ente diverso da quello di appartenenza, anche per il Fondo in esame, per il quale non è previsto il finanziamento mensile anticipato degli assegni straordinari.

Per la verifica del codice ente viene richiamato il punto 2 del messaggio n. 24359 del 30 giugno 2005.

Contenuto del modello di domanda allegato

L’allegato riporta il modello ASS/esa di domanda di assegno straordinario da erogarsi in forma rateale, articolato in più quadri:

  • Quadro A: dati identificativi del datore di lavoro;
  • Quadro B: dati anagrafici del dipendente;
  • Quadro B1: dati anagrafici del coniuge del dipendente;
  • Quadro C: dati relativi al rapporto di lavoro;
  • Quadro D: dati relativi ai periodi di contribuzione del dipendente, da compilare se la richiesta è finalizzata al conseguimento della pensione nell’assicurazione generale obbligatoria;
  • Quadro D1: dati relativi ai periodi di contribuzione, da compilare se la richiesta è finalizzata al conseguimento della pensione di vecchiaia nel Fondo per gli impiegati esattoriali, in alternativa al Quadro D;
  • Quadro E: dati relativi alla pensione che maturerà il dipendente;
  • Quadro F: modalità di pagamento dell’assegno straordinario;
  • Quadro G: delega per la riscossione dei contributi associativi sindacali;
  • Quadro H: informativa sull’uso dei dati personali;
  • Quadro I: dichiarazione di responsabilità del dipendente.

Parametri di calcolo previsti nel modello

Nel modello vengono indicati i criteri di calcolo della contribuzione correlata e della retribuzione media:

  • nel Quadro D, la retribuzione media mensile sulla quale commisurare i contributi correlati è data dalla retribuzione annua divisa per 12;
  • la retribuzione media settimanale è data dalla retribuzione media mensile divisa per 4,333;
  • la contribuzione correlata settimanale è pari alla retribuzione media settimanale moltiplicata per il 32,70%;
  • la contribuzione correlata totale è data dalla contribuzione correlata settimanale moltiplicata per il numero di settimane di incremento dell’anzianità contributiva riconosciute per il calcolo dell’assegno straordinario.

Per il Quadro D1, relativo al Fondo esattoriali, sono previste indicazioni analoghe, con distinzione tra:

  • settimane di contribuzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti corrispondenti al periodo di iscrizione al Fondo esattoriali;
  • settimane di contribuzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti al di fuori del periodo di iscrizione al Fondo esattoriali;
  • contribuzione correlata settimanale nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti pari al 32,70%;
  • contribuzione correlata settimanale nel Fondo esattoriali pari al 5,50%;
  • contribuzione correlata totale per ciascun Fondo e contribuzione correlata complessiva finale.

Il modello ribadisce che il numero di settimane indicato deve corrispondere al numero di settimane per cui verrà accreditata la contribuzione correlata.

Pensione attesa e durata dei versamenti

Nel Quadro E il modello richiede di indicare:

  • il tipo di pensione che maturerà il dipendente, tra vecchiaia nel Fondo esattoriali, vecchiaia o anzianità;
  • la data fino alla quale devono essere versati i contributi correlati;
  • la data fino alla quale deve essere erogato l’assegno straordinario.

Modalità di pagamento e deleghe sindacali

Il Quadro F disciplina le modalità di pagamento dell’assegno straordinario, che può essere corrisposto presso:

  • una banca, con indicazione di agenzia, indirizzo, codice ABI, CAB e CIN;
  • un ufficio postale, con indicazione dell’ufficio e dell’indirizzo;
  • allo sportello;
  • su libretto di risparmio nominativo.

Il Quadro G contiene la delega per la riscossione dei contributi associativi sindacali, con trattenuta sulle mensilità dell’assegno, compresa la tredicesima mensilità, secondo le aliquote:

  • 0,50% sugli importi entro il trattamento minimo di pensione;
  • 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio del trattamento minimo;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo.

La delega prevede il versamento degli importi trattenuti al soggetto indicato nel modulo e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca, con efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione da parte dell’INPS.

Informativa privacy e dichiarazione di responsabilità

Nel Quadro H è riportata l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. I dati sono richiesti obbligatoriamente per consentire all’INPS la liquidazione e la gestione dell’assegno straordinario; l’INPS è indicato come titolare del trattamento e i dati possono essere comunicati a soggetti che gestiscono servizi informatici, di postalizzazione e di archiviazione, se necessario per la trattazione della domanda.

L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di verifica, aggiornamento, integrazione, rettifica, cancellazione, blocco e opposizione al trattamento nei casi di violazione di legge.

Nel Quadro I il dipendente dichiara l’impegno a comunicare tempestivamente all’INPS e al datore di lavoro eventuali prestazioni di attività lavorativa, subordinata o autonoma, successive alla decorrenza dell’assegno straordinario. È inoltre precisato che la mancata comunicazione comporta, oltre alle responsabilità previste dall’articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il recupero delle somme indebitamente percepite.

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