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Ordinanza

Ordinanza del 27/11/2020 n. 27123 - Corte di Cassazione

IVA - Cessione fabbricati - Esenzione - Fabbricati terminati.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione stabilisce che per le cessioni di fabbricati occorre considerare la data di ultimazione dei lavori: se l'immobile è ceduto prima del completamento la cessione è assoggettata a IVA, mentre se i lavori sono ultimati prima della cessione opera l'esenzione IVA. Nel caso esaminato il trasferimento di proprietà disposto con sentenza ex art. 2932 c.c. è avvenuto prima dell'ultimazione considerata dalla CTR, per cui la Cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia, cassa la sentenza impugnata, respinge il ricorso della società contribuente e dispone la liquidazione delle spese di legittimità a carico della parte soccombente.

IVA - cessione fabbricati: rilevanza della data di ultimazione dei lavori

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