Ordinanza del 27/11/2020 n. 27123 - Corte di Cassazione
IVA - Cessione fabbricati - Esenzione - Fabbricati terminati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione stabilisce che per le cessioni di fabbricati occorre considerare la data di ultimazione dei lavori: se l'immobile è ceduto prima del completamento la cessione è assoggettata a IVA, mentre se i lavori sono ultimati prima della cessione opera l'esenzione IVA. Nel caso esaminato il trasferimento di proprietà disposto con sentenza ex art. 2932 c.c. è avvenuto prima dell'ultimazione considerata dalla CTR, per cui la Cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia, cassa la sentenza impugnata, respinge il ricorso della società contribuente e dispone la liquidazione delle spese di legittimità a carico della parte soccombente.
IVA - cessione fabbricati: rilevanza della data di ultimazione dei lavori
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