Risoluzione n. 27 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Agenzia conferma che la comunicazione del credito entro il 16/03/2023 è un adempimento formale la cui omissione non invalida il credito ma ne impedisce l'uso in compensazione. È applicabile la remissione in bonis se sussistono i requisiti sostanziali, non sono iniziati accessi/verifiche e si invia la comunicazione tardiva pagando la sanzione minima (€250) entro la prima dichiarazione utile. Per i crediti oggetto della comunicazione l'uso in compensazione è consentito fino al 30/09/2023, pertanto la remissione deve essere perfezionata prima dell'utilizzo e entro tale termine. Lo scarto dell'F24 per mancata comunicazione non è ostativo alla remissione. Il canale telematico per l'invio tardivo sarà riaperto e verrà comunicato sul sito dell'Agenzia.
Crediti d'imposta maturati dalle imprese c.d. 'energivore'/'gasivore' e 'non energivore'/'non gasivore' – Comunicazione ex art. 1, comma 6, d.l. 18/11/2022, n.176 – Applicabilità della 'remissione in bonis' ex art.2, comma 1, d.l. 2/3/2012, n.16
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