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Messaggio

Messaggio numero 1822 del 30-04-2020

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio riepiloga la disciplina (art. 3, co.7 D.lgs. 148/2015 e circ. INPS n.197/2015 e n.130/2017) secondo cui il trattamento di integrazione salariale sostituisce, in caso di malattia, l'indennità giornaliera di malattia. Regole principali: se la malattia insorge durante una sospensione a zero ore il lavoratore continua a percepire CIG/FIS e non deve comunicarla; se la malattia è precedente alla sospensione, se tutta l'unità è sospesa il lavoratore entra in CIG/FIS dalla data di inizio, altrimenti conserva l'indennità di malattia; in caso di riduzione di orario (CIG parziale) prevale l'indennità di malattia e l'assegno FIS non è dovuto per le giornate di malattia. Le stesse regole si applicano anche alla CIG in deroga e sono confermate per le domande presentate nel periodo COVID-19.

Riepilogo norme su rapporto tra integrazioni salariali (CIG, FIS) e indennità di malattia

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