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Legge

L.R. Liguria 26/2000

Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 14 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 .

Normativa regionaleL.R. Liguria 26/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Liguria 24 marzo 2000, n. 26 dispone la cessazione delle gestioni liquidatorie sanitarie e il passaggio dei rapporti residui alle aziende e agli enti sanitari subentranti. Prevede la chiusura dei rendiconti finali, controlli regionali sull’uso delle risorse e la trasmissione periodica dei dati debitori e creditori. Alcune disposizioni sono però state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale nel 2005.

Estinzione delle gestioni liquidatorie sanitarie e trasferimento dei rapporti residui in Liguria

Estinzione delle gestioni liquidatorie sanitarie in Liguria

La legge regionale disciplina la chiusura delle gestioni liquidatorie istituite in ambito sanitario dalla Regione Liguria ai sensi della legge n. 549/1995 e regola il trasferimento dei rapporti residui ai soggetti sanitari subentranti nel territorio regionale. Parte della disciplina è stata successivamente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 9 dicembre 2005, n. 437.

Cessazione delle gestioni liquidatorie e rendiconto finale

Le gestioni liquidatorie costituite dalla Regione Liguria cessano dalla data di entrata in vigore della legge. I commissari liquidatori devono predisporre il rendiconto finale e trasmetterlo alla Regione entro 40 giorni decorrenti dall’entrata in vigore della legge.

Rapporti giuridici residui e giudizi pendenti

La disciplina prevede il trasferimento di diritto, in capo alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e agli istituti ed enti sanitari indicati dalla legge, di tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle unità sanitarie locali, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e agli enti convenzionati operanti in Liguria, anche se oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado. Ai soggetti subentranti sarebbero attribuite titolarità e legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, tramite i rispettivi legali rappresentanti. Tuttavia la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo questo comma nella parte relativa al trasferimento dei rapporti delle unità sanitarie locali e alla relativa legittimazione processuale.

Limite agli oneri a carico degli enti subentranti

La legge stabilisce che, in ogni caso, nessun onere finanziario può gravare sulle aziende, istituti ed enti subentranti per eventuali situazioni debitorie ulteriori o sopravvenute rispetto ai rapporti trasferiti.

Controllo regionale e obblighi informativi

Sull’impiego delle risorse finanziarie previste dalla legge da parte degli enti subentranti compete alla Regione Liguria il controllo secondo la normativa vigente. I direttori generali delle aziende, istituti ed enti interessati devono trasmettere semestralmente alla Regione il rendiconto delle posizioni debitorie e creditorie.

Disciplina non più operativa

La legge è da considerarsi oggi sostanzialmente obsoleta, perché riferita alla chiusura di gestioni liquidatorie e a rapporti connessi a una fase ormai conclusa del servizio sanitario regionale. Inoltre, una parte centrale della disciplina è stata espressamente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.

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