Ordinanza del 10/01/2020 n. 312 - Corte di Cassazione
Contenzioso tributario - Procedimento - Appello dell'Amministrazione finanziaria - Notifica a mezzo servizio postale - Regolarità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha affermato che, nel processo tributario, l'appello notificato tramite servizio postale non è inammissibile se, alla costituzione entro 30 giorni dalla ricezione, il ricorrente deposita l'avviso di ricevimento che riporti la data di spedizione asseverata dall'ufficio postale; in mancanza, la tempestività può essere provata solo con la certificazione dell'agente postale della ricezione entro il termine. Nel caso concreto l'appello è risultato spedito il 10.1.2017, ricevuto il 13.1.2017 e depositato il 27.1.2017: la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato per nuovo giudizio.
Contenzioso tributario - Notifica a mezzo servizio postale dell'appello - Regolarità e tempestività
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