DECRETO LEGISLATIVO 5 settembre 2024, n. 129
Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto adegua l’ordinamento italiano al regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività, coordinandolo con TUB, TUF e altre norme settoriali. Individua Consob e Banca d’Italia come autorità competenti, disciplina autorizzazioni, vigilanza, poteri di indagine e cooperazione, nonché regole per token collegati ad attività, token di moneta elettronica e prestatori di servizi. Non emerge un limite temporale di applicazione specifico.
Disciplina nazionale attuativa del regolamento UE sui mercati delle cripto-attività (MiCA)
Adeguamento nazionale al regolamento MiCA
Il decreto detta le disposizioni necessarie per adeguare il quadro normativo italiano al regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività e per coordinarlo con la disciplina settoriale vigente. La normativa nazionale ripartisce competenze, poteri di vigilanza e procedure autorizzative tra Consob e Banca d’Italia.
Definizioni e ambito soggettivo
Vengono introdotte alcune definizioni funzionali all’applicazione del decreto, tra cui:
- emittenti specializzati di token collegati ad attività, ossia emittenti che svolgono solo le attività autorizzate dal MiCA per tale categoria e attività connesse e strumentali;
- prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività, ossia prestatori che svolgono solo le attività autorizzate dal MiCA per tale categoria e attività connesse e strumentali;
- richiamo a TUB, TUF ed ente ex d.lgs. 231/2001. Per quanto non diversamente previsto, valgono le definizioni del TUB, del TUF e del regolamento MiCA.
Autorità nazionali competenti
La Consob e la Banca d’Italia sono designate autorità competenti ai sensi del regolamento MiCA e degli atti delegati e tecnici connessi. La ripartizione principale è la seguente:
- Titolo II MiCA: Consob;
- Titolo III MiCA: Banca d’Italia e Consob;
- Titolo IV MiCA: Banca d’Italia;
- Titolo V MiCA: Banca d’Italia e Consob;
- Titolo VI MiCA: Consob.
Poteri di vigilanza, indagine e intervento
Le autorità dispongono dei poteri previsti dal regolamento MiCA e dal decreto, restando fermi i poteri già attribuiti da TUB, TUF e altre leggi. Sono disciplinati, tra l’altro:
- audizioni personali di soggetti informati;
- ispezioni anche presso terzi collegati a emittenti o prestatori, con autorizzazione del procuratore della Repubblica per determinate ispezioni;
- possibilità di rendere pubbliche informazioni o imporne la comunicazione al pubblico, con sospensione dell’obbligo in caso di reclamo motivato e decisione dell’autorità entro 7 giorni;
- incarico a revisori legali, società di revisione o esperti per accertamenti e verifiche, con spese a carico del soggetto verificato;
- poteri di intervento verso specifici soggetti terzi, inclusi provider digitali, registri di dominio e cloud. La Consob può inoltre accedere a varie banche dati pubbliche e finanziarie indicate dal decreto.
Cooperazione tra autorità e scambi informativi
Consob e Banca d’Italia devono operare in modo coordinato per evitare duplicazioni e oneri eccessivi, mediante protocolli d’intesa resi pubblici. È prevista anche cooperazione con IVASS e con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Sul piano transfrontaliero, la Consob è punto di contatto con ESMA e autorità degli altri Stati membri per le materie di sua competenza; la Banca d’Italia lo è con EBA. La Banca d’Italia cura inoltre i flussi verso BCE e banche centrali nazionali non euro. Sono previste modalità di acquisizione di dati sulle indagini penali e sulle sanzioni per assicurare gli obblighi informativi europei.
Token collegati ad attività: autorizzazione e regime degli emittenti
La Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, autorizza l’emissione, l’offerta al pubblico e la richiesta di ammissione alla negoziazione dei token collegati ad attività da parte degli emittenti previsti dal MiCA e può revocare l’autorizzazione nei casi previsti dal regolamento. Gestisce anche le notifiche di banche e SIM di classe 1, approva i white paper nei casi previsti e riceve le informazioni rilevanti per la revoca. Per emittenti diversi da banche, IMEL, IP e SIM di classe 1:
- è richiesta la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata o cooperativa;
- possono svolgere anche servizi cripto, se autorizzati ai sensi del MiCA. Sono disciplinate anche le autorizzazioni specifiche per IMEL e istituti di pagamento, con riferimento ai patrimoni destinati nel TUB.
Vigilanza sui token collegati ad attività
La vigilanza è ripartita tra:
- Banca d’Italia, per rischi, stabilità patrimoniale, sana e prudente gestione e varie materie prudenziali e organizzative;
- Consob, per trasparenza, correttezza, negoziazioni, tutela dei possessori e profili informativi/commerciali. La Banca d’Italia approva il piano di rimborso e può limitare l’importo emesso o imporre un valore nominale minimo nei casi previsti dal MiCA. Entrambe le autorità dispongono anche di poteri ulteriori ex parte II del TUF. Il decreto disciplina inoltre requisiti di esponenti aziendali e partecipanti al capitale, con richiami alle regole di onorabilità, correttezza, competenza e controllo delle partecipazioni qualificate, nonché la classificazione dei token come significativi.
Token di moneta elettronica
Ai token di moneta elettronica si applicano, salvo diversa previsione del MiCA, le pertinenti disposizioni del TUB richiamate dal decreto. Agli IMEL emittenti si applicano specifiche norme del TUB e relative disposizioni attuative. In caso di fondato sospetto di emissione o offerta abusiva da parte di soggetti non legittimati, si applica la procedura prevista dall’articolo 132-bis TUB.
Prestatori di servizi per le cripto-attività: autorizzazione e vigilanza
La Consob, sentita la Banca d’Italia, autorizza e revoca l’autorizzazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività. La Banca d’Italia interviene per IMEL e istituti di pagamento nei casi in cui sia costituito un patrimonio destinato secondo il TUB. I soggetti diversi da IMEL, IP e SIM di classe 1 devono adottare una delle forme societarie indicate e possono anche svolgere, se autorizzati, attività su token collegati ad attività. La vigilanza è ripartita così:
- Consob: trasparenza, correttezza, tutela dei clienti, obblighi informativi, conflitti di interesse, reclami e regole di condotta;
- Banca d’Italia: profili prudenziali, organizzativi, continuità operativa, segregazione di cripto-attività e fondi dei clienti, partecipazioni ed esponenti. È prevista anche la vigilanza su depositari centrali e gestori di mercati regolamentati quando esercitano servizi cripto.
Poteri sanzionatori, ispezioni e Guardia di finanza
Per i titoli di competenza, la Consob esercita i poteri del decreto e quelli dell’articolo 187-octies TUF. In caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, i soggetti interessati devono produrre la documentazione richiesta dalla Consob. La Consob può avvalersi della Guardia di finanza per accertamenti, con obbligo di segreto d’ufficio e trasmissione dei dati esclusivamente alla Consob.
Segregazione patrimoniale della riserva di attività
La riserva di attività dei token collegati ad attività costituisce un patrimonio separato rispetto a quello dell’emittente e alle altre riserve. L’emittente non può impiegare tali beni fuori dai casi previsti dal MiCA. Sul patrimonio separato:
- non possono agire i creditori dell’emittente né quelli del depositario, salve le azioni nei limiti spettanti ai possessori;
- non operano compensazioni legali o giudiziali e non può essere pattuita compensazione convenzionale verso il depositario. Il patrimonio separato è destinato al rimborso dei possessori; se insufficiente, l’emittente risponde con il proprio patrimonio. La disciplina si estende anche alla riserva di attività dei token di moneta elettronica, nei limiti richiamati dal decreto.
Decorrenza e limiti temporali
Nel contenuto fornito non emerge un regime transitorio generale né un termine finale di efficacia del decreto. L’unico termine esplicito riguarda il reclamo contro la comunicazione al pubblico di informazioni: l’autorità decide entro 7 giorni, decorso il quale il reclamo si intende accolto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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