Salta al contenuto
Legge

LEGGE 1 settembre 2026, n. 159

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026.

Normativa italiana26G00176

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la ratifica dell’Accordo Italia-Kuwait sulla cooperazione militare, firmato a Roma il 13 gennaio 2026, e ne ordina l’esecuzione dalla data di entrata in vigore internazionale. L’Accordo disciplina formazione, visite, esercitazioni, scambio di informazioni e armamenti, sicurezza delle informazioni classificate, responsabilità e risarcimenti. Dura cinque anni, con rinnovo automatico salvo denuncia con preavviso di sei mesi.

Ratifica dell’accordo Italia-Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa

Ratifica e finalità della cooperazione militare

La legge autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l’Accordo tra il Governo italiano e il Governo del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026. L’Accordo mira a rafforzare la cooperazione militare mediante lo scambio di esperienze e conoscenze nell’interesse delle due Parti.

L’esecuzione dell’Accordo è disposta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo le modalità previste dall’Accordo stesso.

Ambito di applicazione e soggetti coinvolti

L’Accordo si applica al personale militare e civile delle Parti, compresi i familiari accompagnatori, quando coinvolti nelle attività previste. Riguarda in particolare:

  • visite ufficiali;
  • frequenza di corsi presso collegi, istituti e scuole di formazione militare;
  • ogni ulteriore forma di cooperazione militare concordata tra Italia e Kuwait.

La Parte ospitante è lo Stato nel cui territorio viene inviato il personale; la Parte inviante è lo Stato che invia tale personale.

Organizzazione e programmi di cooperazione

L’organizzazione e la conduzione delle attività competono al Ministero della difesa italiano e al Ministero della difesa kuwaitiano. Le Parti possono svolgere consultazioni alternativamente a Roma e Kuwait City per definire intese specifiche e programmi di cooperazione tra le rispettive Forze armate.

Le intese attuative devono specificare, ove necessario, modalità, tempi e luoghi delle attività aggiuntive. Possono inoltre essere stipulate intese più dettagliate per dare attuazione all’Accordo.

Forme di cooperazione

La cooperazione può comprendere:

  • scambio di competenze nell’addestramento militare e nella tecnologia dell’informazione;
  • corsi e programmi militari ed educativi;
  • partecipazione come osservatori a esercitazioni militari;
  • visite ufficiali di delegazioni civili e militari;
  • assistenza tecnica relativa a equipaggiamenti e sistemi di difesa;
  • scambio di informazioni tecniche sugli equipaggiamenti militari, anche in vista di accordi con produttori dell’altra Parte;
  • garanzie di qualità rilasciate dai Ministeri della difesa in relazione ai singoli contratti;
  • ulteriori attività concordate successivamente.

Le Parti devono informare le organizzazioni interessate nei rispettivi Paesi e si impegnano a favorire il rispetto degli obblighi contrattuali da parte delle imprese e organizzazioni nazionali coinvolte.

Scambio e approvvigionamento di armamenti

Nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali, le Parti possono concordare lo scambio di armamenti e materiali per la difesa, comprese armi automatiche e munizionamento, sistemi missilistici, carri armati, veicoli militari, aeromobili ed elicotteri, esplosivi e propellenti, sistemi elettronici ed elettro-ottici, apparecchiature per la guerra elettronica, sistemi informatici e di comunicazione, navi militari, satelliti e altri equipaggiamenti successivamente concordati.

Sono escluse le mine anti-uomo. L’approvvigionamento reciproco può essere realizzato mediante operazioni dirette tra gli Stati oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

Sicurezza delle informazioni classificate

La sicurezza delle informazioni classificate generate, trattate o scambiate nell’ambito dell’Accordo è disciplinata dall’Accordo Italia-Kuwait sullo scambio e la reciproca protezione delle Informazioni Classificate, firmato a Roma il 4 settembre 2019 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2025.

Le relative disposizioni continuano ad applicarsi anche dopo la cessazione dell’Accordo di cooperazione, per le informazioni classificate generate, trattate o scambiate durante il periodo di efficacia.

Obblighi e limiti del personale

Durante la permanenza nello Stato ospitante, il personale della Parte inviante:

  • non può partecipare a controversie armate con Terze Parti;
  • non può svolgere attività incidenti sulla sicurezza nazionale della Parte ospitante;
  • non può svolgere attività diverse da quelle programmate in attuazione dell’Accordo.

In caso di violazione delle leggi della Parte ospitante o della Parte inviante, la Parte ospitante può interrompere la formazione degli interessati e disporne il rientro nel Paese inviante. La Parte inviante può richiamare il proprio personale in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione; la Parte ospitante deve agevolarne il rientro nel più breve tempo possibile.

Ripartizione delle spese

La Parte inviante sostiene, salvo diverso accordo, i costi della formazione e dell’alloggio. Le spese diverse da quelle relative a formazione, alloggio e attività del personale sono a carico della Parte inviante o, in alternativa, del personale stesso.

Per dogane, imposte e acquisto o vendita di materiali, il personale è soggetto alle leggi della Parte ospitante.

Responsabilità e risarcimento dei danni

I danni causati dal personale di una Parte all’altra Parte, al relativo personale o a equipaggiamenti e mezzi militari durante o in relazione alle attività dell’Accordo sono risarciti dalla Parte cui appartiene il personale responsabile. L’ammontare del risarcimento è determinato di comune accordo.

Per i danni causati nel territorio della Parte ospitante a Terze Parti dal personale o dalle attrezzature militari della Parte inviante, la Parte ospitante è responsabile secondo la propria legislazione nazionale. Le Parti concordano l’importo del rimborso dovuto per i costi sostenuti dalla Parte ospitante.

Proprietà intellettuale e protezione dei dati

Le Parti devono adottare procedure per tutelare la proprietà intellettuale, inclusi i brevetti derivanti dalle attività svolte in attuazione dell’Accordo, nel rispetto delle rispettive legislazioni e del diritto internazionale applicabile.

Le informazioni relative a persone fisiche o idonee a identificarle non possono essere comunicate a Terzi né trattate per finalità incompatibili con quelle concordate senza il previo consenso scritto della Parte che le ha fornite. Per l’Italia devono essere rispettati anche gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.

Controversie e diritto applicabile

Eventuali controversie sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo devono essere risolte amichevolmente tramite canali diplomatici, consultazioni o negoziazioni.

L’Accordo è attuato secondo il diritto internazionale applicabile e, per l’Italia, nel rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.

Entrata in vigore, durata e cessazione

L’Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell’ultima notifica scritta con cui le Parti comunicano, tramite canali diplomatici, il completamento delle rispettive procedure costituzionali interne.

La durata iniziale è di cinque anni. L’Accordo si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di cinque anni, salvo che una Parte notifichi per iscritto all’altra, tramite canali diplomatici, l’intenzione di terminarlo almeno sei mesi prima della scadenza.

Gli emendamenti richiedono il consenso scritto di entrambe le Parti e diventano efficaci secondo la medesima procedura prevista per l’entrata in vigore.

La cessazione non incide sul completamento dei programmi e delle attività già in corso né sulla validità o durata degli accordi, progetti e attività specifici conclusi in attuazione dell’Accordo, salvo diverso accordo tra le Parti.

Disposizioni finanziarie interne

L’attuazione dell’Accordo comporta un onere di 7.237 euro ad anni alterni a decorrere dal 2026. La copertura è prevista mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale:

  • 7.237 euro per il 2026;
  • 7.237 euro annui a decorrere dal 2028.

Le amministrazioni interessate svolgono gli ulteriori adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni dell’Accordo in materia di scambio di armamenti, risarcimento danni e disposizioni finali si provvede mediante apposito provvedimento legislativo.

Entrata in vigore della legge italiana

La legge di ratifica entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tale entrata in vigore non coincide necessariamente con quella dell’Accordo internazionale, che resta subordinata alla ricezione dell’ultima notifica diplomatica prevista dall’Accordo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 4 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.