DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1994, n. 717
Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto-legge (22/12/1994) che amplia i poteri del questore a vietare l'accesso a impianti e aree di transito connesse a competizioni agonistiche per persone denunciate/condannate o partecipanti/istigatrici di episodi di violenza; possibilità di prescrivere la comparizione in ufficio durante le gare; convalida del PM entro 48 ore; durata del divieto fino a 1 anno (con condanna giudice può disporre 2 mesi–2 anni). Prevede arresto (3–18 mesi) per violazioni. Vietato alle società sportive erogare contributi, agevolazioni o biglietti a detti soggetti e, per 2 anni, a tifoserie che includano tali soggetti; sanzioni amministrative (10–50% degli incassi, per un massimo di quattro gare). Obblighi di comunicazione di elenchi e trasmissione nominativi dal questore alle società.
Contrasto alla violenza sportiva: divieto di accesso e divieti per società
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