LEGGE 7 dicembre 2000, n. 397
Disposizioni in materia di indagini difensive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIntroduce nel codice di procedura penale la disciplina delle "investigazioni difensive": riconosce al difensore (fin dal conferimento dell'incarico) la facoltà di svolgere indagini direttamente o tramite sostituti, investigatori privati autorizzati e consulenti; regola colloqui, raccolta e documentazione di dichiarazioni, accesso e copia di cose e documenti sequestrati, facoltà di deposito nel fascicolo del difensore, poteri di segretazione del pubblico ministero (fino a 2 mesi) e possibilità di posticipare l'accesso a documenti (fino a 30 giorni). Prevede anche reati specifici (false dichiarazioni, rivelazione di segreti). Entrata in vigore: 7 dicembre 2000. Norma di carattere permanente.
Disciplina delle investigazioni difensive nel codice di procedura penale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 25 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Legge · 7 dic 2000LEGGE 7 dicembre 2000, n. 383
- Legge · 11 dic 2000LEGGE 11 dicembre 2000, n. 365
- Legge · 11 dic 2000LEGGE 11 dicembre 2000, n. 371
- Legge · 11 dic 2000LEGGE 11 dicembre 2000, n. 381
- Legge · 11 dic 2000LEGGE 11 dicembre 2000, n. 384
- Legge · 2 dic 2000LEGGE 2 dicembre 2000, n. 360
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →