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Legge

LEGGE 7 dicembre 2000, n. 397

Disposizioni in materia di indagini difensive.

Normativa italiana000G0443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Introduce nel codice di procedura penale la disciplina delle "investigazioni difensive": riconosce al difensore (fin dal conferimento dell'incarico) la facoltà di svolgere indagini direttamente o tramite sostituti, investigatori privati autorizzati e consulenti; regola colloqui, raccolta e documentazione di dichiarazioni, accesso e copia di cose e documenti sequestrati, facoltà di deposito nel fascicolo del difensore, poteri di segretazione del pubblico ministero (fino a 2 mesi) e possibilità di posticipare l'accesso a documenti (fino a 30 giorni). Prevede anche reati specifici (false dichiarazioni, rivelazione di segreti). Entrata in vigore: 7 dicembre 2000. Norma di carattere permanente.

Disciplina delle investigazioni difensive nel codice di procedura penale

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