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Messaggio

Messaggio numero 42196 del 29-12-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS chiarisce che le domande di bonus presentate da lavoratori delle navi-traghetto FS iscritti sia all’A.G.O. sia al Fondo speciale dipendenti FS possono essere accolte se i requisiti per la pensione di anzianità sono maturati solo nell’assicurazione generale obbligatoria. Il pensionamento potrà essere richiesto esclusivamente nell’AGO e il diritto al bonus cessa al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia nell’AGO.

Bonus per lavoratori navi-traghetto FS iscritti a AGO e Fondo speciale

Bonus per i lavoratori delle navi-traghetto FS iscritti a AGO e Fondo speciale

Il messaggio INPS n. 42196 del 29 dicembre 2005 fornisce un chiarimento operativo sulle domande di �bonus� presentate da alcuni dipendenti delle navi-traghetto della Ferrovie dello Stato S.p.A. Il documento riguarda il caso di lavoratori iscritti contemporaneamente all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e al Fondo speciale dipendenti FS, che abbiano maturato i requisiti per la pensione di anzianità soltanto nell’AGO.

Ambito soggettivo e presupposti

Il chiarimento si riferisce ai dipendenti delle navi-traghetto FS che:

  • ai sensi dell’art. 40 della legge 26 luglio 1984, n. 413, risultano iscritti sia al Fondo speciale per i dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A. sia all’assicurazione generale obbligatoria;
  • hanno maturato i requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità esclusivamente nell’AGO e non anche nel Fondo speciale.

Valutazione delle domande di bonus

L’INPS precisa che, nelle condizioni descritte, le richieste di �bonus� possono essere accolte. Il messaggio, quindi, ammette l’accesso al beneficio anche nei casi di doppia iscrizione previdenziale, purché il requisito pensionistico utile sia maturato solo nel regime generale obbligatorio.

Pensione richiedibile e cessazione del diritto al bonus

Il documento specifica inoltre che gli interessati potranno richiedere la pensione esclusivamente nell’assicurazione generale obbligatoria. Viene anche chiarito il momento di cessazione del beneficio: il diritto al bonus decade alla data in cui i lavoratori raggiungono i requisiti di età anagrafica previsti per la pensione di vecchiaia nell’AGO.

Quadro normativo richiamato

Il riferimento normativo espresso nel messaggio è l’art. 40 della legge 26 luglio 1984, n. 413, richiamato per definire la situazione di contemporanea iscrizione al Fondo speciale FS e all’AGO.

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