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Legge

L.R. Campania 1/2018

Norme in materia di informazione e comunicazione [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 1/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Campania n. 1/2018 disciplina informazione e comunicazione istituzionale regionali, istituisce un Fondo ad esaurimento per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione locale e prevede contributi per operatori dell’editoria e dell’audiovisivo locale. Le misure finanziate erano legate al triennio 2018-2020 e a requisiti stringenti dei beneficiari, con controlli, revoca e norme UE sugli aiuti di Stato.

Sostegno all’informazione e comunicazione in Campania

Norme in materia di informazione e comunicazione in Campania

La legge regionale disciplina l’informazione e la comunicazione istituzionale della Regione Campania e degli enti da essa dipendenti, oltre a prevedere misure di sostegno per l’informazione locale. L’intervento è finalizzato a tutelare pluralismo, trasparenza, innovazione tecnologica, occupazione giornalistica e qualità dell’informazione sul territorio regionale.

Finalità e ambito della legge

La disciplina riconosce il sistema integrato dell’informazione e della comunicazione come condizione essenziale per la democrazia e attua la normativa statale di settore, in particolare la legge n. 150/2000. La Regione promuove il pluralismo informativo locale, contrasta l’impoverimento e la standardizzazione dei contenuti, sostiene l’innovazione organizzativa e tecnologica, tutela i livelli occupazionali e la professionalità giornalistica, favorendo anche l’avvio di imprese di giovani giornalisti e startup.

Definizioni e attività considerate

Sono ricomprese tra le attività di informazione e comunicazione istituzionale quelle svolte dalla Regione e dagli enti non economici dipendenti, nel rispetto della riservatezza e dei principi deontologici. La legge distingue tra:

  • informazione verso i mezzi di comunicazione di massa;
  • comunicazione esterna verso cittadini, istituzioni, organizzazioni sociali, enti e associazioni dei campani in Italia e all’estero;
  • comunicazione interna nell’organizzazione regionale.

Informazione e comunicazione istituzionale

La Regione e gli enti dipendenti devono organizzare servizi e interventi per favorire la conoscenza delle attività istituzionali, la partecipazione dei cittadini e la piena espressione delle istanze della società regionale. Le attività devono assicurare semplificazione del linguaggio, indipendenza e pluralismo dell’informazione, informazione sui servizi e sulle opportunità, relazioni con media e soggetti territoriali, campagne di comunicazione sociale e accessibilità per persone con disabilità o disagio, anche tramite LIS e strumenti alternativi alla lingua parlata.

Strutture organizzative e requisiti professionali

Le attività di ufficio stampa, informazione e comunicazione istituzionale sono affidate a strutture interne individuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. L’esercizio delle attività di informazione richiede i requisiti professionali previsti dal DPR n. 422/2001; i coordinatori e i componenti dell’ufficio stampa non possono svolgere, per la durata dell’incarico, altre attività professionali nei settori radiotelevisivo, giornalistico, della stampa e delle relazioni pubbliche, salvo eventuali deroghe della contrattazione collettiva.

Organizzazione presso Giunta e Consiglio regionale

L’organizzazione delle strutture interne della Giunta e del Consiglio regionale è demandata alle rispettive discipline organizzative richiamate dalla legge. I Presidenti della Giunta e del Consiglio possono avvalersi, per la durata del mandato, di un portavoce per i rapporti politico-istituzionali con i media.

Programmazione annuale delle attività

La Giunta regionale e il Consiglio regionale approvano ogni anno, entro novembre dell’anno precedente, il proprio Programma annuale delle attività di informazione e comunicazione, nei limiti delle risorse disponibili. Il programma contiene indirizzi, programmazione annuale, sintetica relazione sull’anno precedente e previsioni di verifica dell’efficacia degli interventi più rilevanti.

Sostegno agli operatori dell’informazione locale: beneficiari

Possono accedere ai progetti finanziati dal Fondo regionale le emittenti radiofoniche e televisive, le agenzie di servizi televisivi, gli operatori della stampa quotidiana e periodica, le testate digitali, le agenzie di stampa locali e i service giornalistici che operano in Campania, purché in possesso dei requisiti richiesti. Sono previsti requisiti specifici di iscrizione al ROC o al registro imprese, sede redazionale in Campania, presenza di testata registrata, composizione giornalistica della redazione e incidenza minima dell’informazione locale sull’attività.

Misure finanziabili e criteri di priorità

La Regione finanzia progetti diretti a sostenere professionalizzazione e stabilizzazione del personale, innovazione tecnologica, modernizzazione del sistema informativo locale, flussi informativi sulle attività regionali, giornalismo partecipativo, autoproduzioni su tradizioni e cultura campana, formazione e aggiornamento, nonché informazione sull’Unione europea e sulle istituzioni. Nell’accesso ai contributi sono favoriti i progetti che garantiscono fruibilità per non vedenti e non udenti, contrasto alle discriminazioni, promozione delle pari opportunità, educazione alla legalità e uso di nuove tecnologie.

Cause di esclusione e revoca dei contributi

Sono esclusi i soggetti sanzionati dall’AGCOM per violazioni sulla tutela dei minori nei dodici mesi precedenti la scadenza delle domande, nonché gli operatori con attività prevalente di televendita. Le sanzioni AGCOM, anche in materia di discriminazione di genere, possono comportare esclusione o revoca. La perdita dei requisiti, l’inadempimento degli obblighi, dichiarazioni false o l’accertata assenza di requisiti determinano decadenza o revoca con recupero delle somme erogate.

Prevenzione della discriminazione e della violenza sulle donne

La legge promuove il pluralismo dell’informazione come strumento di cittadinanza attiva e prevenzione delle discriminazioni. Il CORECOM è chiamato a collaborare con l’Osservatorio regionale sulla violenza sulle donne per monitorare programmazione televisiva, stampa e comunicazione audiovisiva e telematica, al fine di tutelare i diritti di genere e promuovere iniziative contro la violenza sulle donne.

Fondo regionale per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione locale

È istituito un Fondo regionale ad esaurimento per finanziare gli interventi previsti dalla legge e sostenere il pluralismo e l’innovazione dell’informazione locale. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, deve stabilire modalità e termini per le domande, tempi e procedure di erogazione, controlli sulla rendicontazione e ogni altro aspetto applicativo.

Aiuti di Stato e disciplina europea

I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Se esentati dall’obbligo di notifica, devono rispettare i regolamenti UE applicabili nei relativi periodi di validità; se soggetti a notifica, possono essere concessi solo previa autorizzazione della Commissione europea o nei casi di autorizzazione implicita previsti dal regolamento. L’avviso di autorizzazione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Modifiche al CORECOM e Osservatorio regionale

La legge modifica la disciplina regionale in materia di comunicazione ed emittenza radio televisiva, istituendo presso il Consiglio regionale l’Osservatorio regionale sull’informazione e sulla comunicazione, senza nuovi oneri. L’Osservatorio, in raccordo con il CORECOM, monitora il contesto socio-economico delle imprese del settore, formula proposte, promuove cooperazione con altri organismi per prevenire discriminazioni e sostiene attività di educazione all’informazione. La partecipazione è gratuita.

Aspetti finanziari ed entrata in vigore

Gli oneri della legge sono quantificati in 500.000 euro per il 2018 e 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sul bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

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