Messaggio numero 1104 del 21-03-2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga che l'art.1, c.368, L.27/12/2017 n.205 e l'art.54-bis del DL 24/04/2017 n.50 permettono alle società sportive di utilizzare il Libretto Famiglia per pagare prestazioni occasionali rese dagli steward, entro il limite annuo di 5.000 euro per prestatore. Il DM del 13/08/2019 ha aggiornato la disciplina degli steward negli impianti sportivi (sostituendo il DM 08/08/2007) e si applica anche agli impianti che ospitano competizioni calcistiche professionistiche; le società organizzatrici sono responsabili del servizio e della direzione degli steward. Per la Serie A femminile 2022/23 le società già censite possono usare il "Portale prestazioni di lavoro occasionale e libretto famiglia"; le società non censite devono attenersi alle indicazioni della circolare n.95/2018 e del messaggio n.3193/2018 e inviare richiesta di accreditamento alla PEC dc.entrate@postacert.inps.gov.it.
Utilizzo del Libretto Famiglia per il pagamento delle prestazioni occasionali rese dagli steward alle società sportive (circolare n.95/2018; DM Interno 13/08/2019)
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