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Legge

LEGGE 3 novembre 1963, n. 1543

Norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato.

Normativa italiana063U1543Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge del 1963 di disciplina pensionistica per varie categorie di militari e corpi di polizia, la maggior parte degli articoli è stata abrogata dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. L'art. 6 prevedeva pensione massima con 30 anni di servizio, liquidata sull'ultimo stipendio e indennità pensionabili; ragguaglio al 44% al 20° anno e aumento del 3,60% per ciascun anno oltre il 20° fino a 10 anni, con richiamo a disposizioni del DPR 11.1.1956, n.20 per carabinieri e finanzieri. Per effetto delle riforme successive (D.Lgs. 66/2010 e successive riforme pensionistiche) le disposizioni sono, nella pratica, superate.

Pensioni di sottufficiali e militari di truppa (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, polizia, vigili del fuoco, Corpo forestale)

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