Risoluzione n. 9 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione stabilisce che il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, essendo un'arte ausiliaria soggetta a vigilanza, può beneficiare dell'esenzione IVA se in possesso di titolo idoneo; le prestazioni devono inoltre essere comunicate al Sistema Tessera Sanitaria e non fatturate elettronicamente via SDI. L'osteopata e il chiropratico, pur richiamati dalla legge, non hanno completato l'iter di istituzione e quindi non possono ora usufruire dell'esenzione IVA. Il chinesiologo non è riconosciuto come professione sanitaria e le sue prestazioni sono imponibili; la risoluzione fornisce infine istruzioni operative sulla corretta fatturazione.
Trattamento IVA delle prestazioni rese da osteopata, chiropratico, chinesiologo e massaggiatore capo bagnino (massoterapista)
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