LEGGE 11 luglio 2016, n. 133
Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica l'art. 375 c.p. introducendo e sanzionando la «frodi in processo penale e depistaggio»: punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che altera il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle prove, o mente/occulta informazioni in udienza (reclusione 3-8 anni). Aumenti di pena (1/3-1/2) se distruzione/alterazione di prove; pene maggiori (6-12 anni) se il fatto è connesso a reati gravi (es. associazione mafiosa, terrorismo, traffico armi/nucleare/biologico). Previste circostanze attenuanti per chi ripristina o collabora e nuove aggravanti (art. 383-bis, 384-ter). Disposizioni applicabili anche alla Corte penale internazionale. Entrata in vigore: legge del 11 luglio 2016; nessun limite temporale previsto.
Repressione inquinamento probatorio e depistaggio; inasprimento pene per pubblici ufficiali
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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