DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 2018, n. 152
Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina organizzazione e funzionamento del SISTE per la nautica da diporto: archivi telematici, sportelli STED, abilitazioni, controlli e rilascio dei principali documenti di navigazione. Prevede una fase sperimentale dal 1° aprile al 31 agosto 2019 e l’iscrizione esclusiva nell’ATCN dal 1° settembre 2019; dal 1° gennaio 2021 l’iscrizione avviene solo in ATCN per tutte le unità.
Sistema telematico centrale della nautica da diporto
Sistema telematico della nautica da diporto
Il regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), previsto dalla normativa di settore. La disciplina mira a digitalizzare iscrizioni, archiviazione, rilascio documenti e controlli relativi alle unità da diporto.
Ambito e definizioni
Il SISTE comprende tre componenti principali: l’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), l’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) e lo Sportello telematico del diportista (STED). Il regolamento definisce inoltre i principali soggetti e strumenti operativi, tra cui raccomandatari marittimi, studi di consulenza, Capitanerie di porto, UMC, SPID, RID, RND, DCI e unità da diporto.
ATCN: contenuti, struttura e accesso
L’ATCN raccoglie, per ogni unità da diporto, dati identificativi, tecnici e giuridici: iscrizione, cancellazione, proprietà, armatore, leasing, costruttori, caratteristiche tecniche, dichiarazioni di conformità e potenza, apparati radio, perdita e rientro in possesso, licenza di navigazione, certificati di sicurezza e di idoneità al noleggio, autorizzazioni temporanee, documenti di navigazione, destinazione commerciale o agonistica, controlli di sicurezza e tutti gli atti soggetti a pubblicità navale.
L’archivio è completamente informatizzato e si articola in:
- Sezione dati RID e RND, alimentata tramite il trasferimento dei dati storici dei registri cartacei;
- Sezione dati SISTE, aggiornata con i dati raccolti dal CED in occasione della prima immatricolazione o del rilascio di documenti per unità già immatricolate, oltre che con le informazioni trasmesse da forze di polizia e associazioni di categoria.
L’accesso ai dati è consentito alle pubbliche autorità e ai soggetti privati nei limiti del DPR n. 634/1994, nonché agli organi di polizia giudiziaria e alle autorità di pubblica sicurezza indicate dalla norma.
UCON: funzioni e compiti
L’UCON è l’unità organizzativa centrale del Dipartimento trasporti incaricata della gestione operativa del sistema. In particolare:
- cura i rapporti con il CED;
- riceve richieste di abilitazione allo STED, segnalazioni e reclami;
- vigila sul corretto utilizzo dei collegamenti telematici;
- gestisce popolamento, aggiornamento, conservazione e validazione dell’ATCN;
- effettua iscrizioni, trascrizioni e annotazioni degli atti soggetti a pubblicità navale;
- valida le richieste presentate tramite STED;
- rilascia il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione;
- cura le comunicazioni all’anagrafe tributaria.
Sono previsti, entro 120 giorni, un decreto ministeriale per le modalità di trattamento e conservazione dei dati e provvedimenti per individuare il personale addetto alla gestione del SISTE e dell’UCON.
STED: soggetti abilitati e attività svolte
Lo STED è attivabile presso Capitanerie di porto, UMC, raccomandatari abilitati e studi di consulenza autorizzati e abilitati. Tramite lo STED, previa validazione UCON, si svolgono le istruttorie e i rilasci relativi a:
- iscrizione, anche provvisoria, e cancellazione;
- annotazione dell’utilizzo commerciale;
- atti di proprietà e altre domande soggette a iscrizione/trascrizione;
- perdita e rientro in possesso;
- leasing con facoltà di acquisto;
- nulla osta alla dismissione di bandiera o demolizione;
- licenza di navigazione, tagliandi e duplicati;
- licenza provvisoria;
- dichiarazione di armatore;
- licenza di esercizio dell’apparato radiotelefonico;
- certificato di sicurezza e certificato di idoneità al noleggio;
- autorizzazione alla navigazione temporanea.
Le pratiche sono gestite solo dopo verifica telematica di eventuali iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e fermi amministrativi gravanti sull’unità. Raccomandatari e studi di consulenza devono esporre il contrassegno identificativo previsto.
Abilitazione, vigilanza e sanzioni operative
Raccomandatari e studi di consulenza che intendono attivare uno STED presentano richiesta tramite l’UMC competente. L’UCON autorizza il collegamento con il CED dopo le verifiche previste.
La vigilanza sul corretto funzionamento degli STED è affidata a Capitanerie di porto e UMC nel rispettivo ambito territoriale. In caso di irregolarità, l’UCON può disporre:
- sospensione dell’operatività per 30 giorni alla prima violazione;
- sospensione per 90 giorni in caso di recidiva;
- cessazione dell’operatività alla terza violazione entro un anno.
La sospensione o revoca dell’autorizzazione allo studio di consulenza, oppure la sospensione o radiazione del raccomandatario, comportano rispettivamente sospensione o cessazione dello STED. È possibile richiedere una nuova abilitazione solo dopo almeno due anni dalla notifica della cessazione.
SPID e pagamenti telematici
L’accesso al SISTE per la verifica della propria posizione può avvenire anche tramite SPID. Il pagamento dei diritti per alcune prestazioni e servizi può essere effettuato tramite procedure telematiche da definire con successivo decreto interministeriale. Sono previste regole tecniche di attuazione, anche graduale, nel rispetto delle soluzioni già esistenti.
Regime transitorio e decorrenze
È previsto un periodo di sperimentazione dal 1° aprile al 31 agosto 2019, durante il quale gli STED individuati iscrivono le unità di nuova immatricolazione esclusivamente nell’ATCN.
Le principali decorrenze sono:
- dal 1° settembre 2019, le unità da diporto di nuova immatricolazione sono iscritte esclusivamente nell’ATCN;
- dal 1° gennaio 2021, tutte le unità da diporto sono iscritte esclusivamente nell’ATCN.
Nelle more del completamento del popolamento della sezione RID/RND, gli uffici competenti trasferiscono comunque all’ATCN i dati cartacei relativi alle unità immatricolate entro il 31 agosto 2019 quando sia richiesto il rilascio di documenti di navigazione; il rilascio è subordinato a una nuova licenza di navigazione emessa secondo il regolamento.
La DCI è richiesta per il rilascio delle licenze di navigazione delle unità immatricolate dal 1° settembre 2019, per quelle del 31 agosto 2019 non ancora presenti nella sezione SISTE, per le autorizzazioni temporanee e le licenze provvisorie, nonché per il certificato di idoneità e quello di sicurezza.
Aspetti antifrode, assicurazione e registri locali
Ai fini antifrode, i produttori o importatori, o i loro mandatari autorizzati, comunicano i dati tecnici delle unità da diporto superiori a 2,5 metri alle associazioni maggiormente rappresentative. È inoltre prevista la progressiva dematerializzazione dei contrassegni assicurativi RCA, con sostituzione mediante comunicazione telematica dei dati all’ATCN.
Il Corpo delle Capitanerie di porto è autorizzato a stipulare accordi con le Regioni per la gestione del Registro navi minori e galleggianti sulle acque interne, con oneri a carico delle Regioni secondo i criteri stabiliti negli accordi.
Invarianza finanziaria
L’attuazione del regolamento non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono i compiti previsti con le risorse disponibili a legislazione vigente.
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