Risposta n. 428 del 2/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che, ai sensi dell'art.13-bis comma 5 lett. a), essendo il derivato non iscritto in bilancio al 31/12/2015, le componenti valutative rilevate dal 2016 non dovrebbero avere rilevanza fiscale fino al realizzo; chiede la rettifica delle imposte versate e ritiene deducibile la perdita da estinzione come interessi passivi nei limiti dell'art.96 TUIR.
Articolo 13-bis D.L. n.244/2016 - regime transitorio per strumenti finanziari derivati (Interest Rate Swap)
Il quesito
ALFA S.p.A. ha stipulato un IRS nel 2011 usato come copertura; non iscritto in bilancio prima del 2016. Con l'adozione di OIC 32 nel 2016 il derivato è stato iscritto con rettifica di apertura a riserve e successivi mark to market imputati a conto economico e tassati. L'istante chiede quale sia il corretto trattamento fiscale ai sensi dell'art. 112 TUIR delle rivalutazioni 2016-2018 e dell'eventuale componente negativa al realizzo/estinzione del derivato.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che il regime transitorio opera solo per i derivati "differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura". Dato che l'IRS è qualificato come strumento di copertura, il regime transitorio non si applica. Dopo l'estinzione del sottostante (prestito) il derivato perde la qualifica di copertura e le variazioni di fair value rilevate in conto economico assumono rilevanza secondo i commi 2 e 3-bis dell'art.112 TUIR; l'eventuale componente negativa emerge fiscalmente al momento del realizzo/estinzione, non rientra tra gli oneri finanziari di cui all'art.96 ma concorre al reddito nei limiti e con la simmetria prevista dall'art.112. Il parere è reso assumendo veridicità dei fatti dichiarati e fermo il potere di controllo dell'Amministrazione.
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