L.R. Molise 1/2026
Istituzione del garante regionale dei diritti delle persone con disabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce presso il Consiglio regionale del Molise il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, ne disciplina funzioni, requisiti, incompatibilità, organizzazione e finanziamento. È prevista l’elezione entro 60 giorni dall’entrata in vigore; il Garante dura 5 anni, è rieleggibile una sola volta e opera senza nuovi oneri per il bilancio regionale.
Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità nel Molise
Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità
La legge istituisce presso il Consiglio regionale del Molise un Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, con funzioni di tutela e promozione dei diritti nell’intero territorio regionale. Il provvedimento si colloca nel quadro della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e della legge n. 104/1992.
Natura, autonomia e ambito soggettivo
Il Garante è un organo monocratico che opera con piena autonomia organizzativa, indipendenza di giudizio e di valutazione, senza controllo gerarchico o funzionale da parte degli organi regionali. Ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti al mandato, nel rispetto della legge.
La tutela è rivolta alle persone con disabilità:
- residenti, domiciliate o aventi stabile dimora nel territorio regionale;
- presenti anche occasionalmente in Molise o comunque prive di stabile dimora;
- la cui condizione sia accertata ai sensi della legge n. 104/1992;
- più in generale, a tutte le persone con disabilità secondo la definizione coerente con la Convenzione ONU.
Funzioni di vigilanza, promozione e tutela
Il Garante svolge un insieme ampio di funzioni di vigilanza, impulso e raccordo istituzionale. In particolare:
- vigila sul rispetto dei diritti e interessi riconosciuti dalla Convenzione ONU e dalla legge n. 104/1992;
- promuove il rispetto della dignità umana, dei diritti di libertà e autonomia e l’integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società;
- vigila sulle condizioni delle persone con disabilità ospiti di strutture residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie presenti in Regione, con attenzione a chi non può autodeterminarsi o è privo di legami familiari;
- promuove l’accessibilità ai servizi di prevenzione, cura e riabilitazione;
- promuove l’accesso alla tutela giuridica ed economica e l’integrazione sociale;
- vigila sull’uguaglianza di accesso all’istruzione e alle condizioni di inclusione scolastica;
- vigila sulle pari condizioni in ambito lavorativo, compresi orientamento, formazione professionale e tirocini;
- promuove il principio di pari opportunità tra donne e uomini con disabilità e riceve istanze su atti o comportamenti offensivi, discriminatori o lesivi, nonché su maltrattamenti, abusi, bullismo e cyberbullismo;
- promuove prevenzione e contrasto alle discriminazioni fondate sulla disabilità;
- promuove la conoscenza della normativa e degli strumenti di tutela;
- segnala agli organi competenti i casi di inadempienza o gravi ritardi degli enti locali;
- promuove la rimozione delle barriere architettoniche e la piena fruizione di luoghi e spazi;
- promuove sensibilizzazione, informazione, formazione e buone pratiche amministrative;
- formula proposte e pareri su atti normativi e di indirizzo regionali o locali;
- raccoglie ed elabora dati e sostiene studi e ricerche, anche in collaborazione con l’Osservatorio nazionale;
- promuove iniziative anche con enti locali, ASReM, scuole, soggetti istituzionali, enti e associazioni;
- promuove iniziative informative territoriali e azioni contro bullismo e cyberbullismo;
- promuove la deistituzionalizzazione e progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati, anche per l’abitare in autonomia o in co-housing sociale;
- vigila affinché le decisioni sui diritti fondamentali siano assunte sulla base della libera volontà della persona, senza condizionamenti.
Informazione, accesso agli atti e protezione dei dati
Su richiesta, il Garante informa le persone assistite sui loro diritti, sulla normativa di riferimento e sulle possibili forme di assistenza psicologica, sanitaria, socio-assistenziale, economica e legale.
Per l’esercizio delle funzioni ha diritto di ottenere informazioni, atti e documenti da uffici regionali, ASReM, enti e società a partecipazione regionale, ASP, comuni e ogni altro ente pubblico. Nel trattamento dei dati personali deve rispettare la normativa sulla privacy.
Il Garante segnala inoltre agli ispettorati territoriali del lavoro le violazioni della disciplina sul collocamento mirato e sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, e svolge attività di informazione per le vittime di discriminazione ai sensi della legge n. 67/2006.
Relazione annuale e rapporti con il Consiglio regionale
Il Garante si avvale delle risorse umane e infrastrutturali messe a disposizione dal Consiglio regionale e disciplina con proprio atto le modalità organizzative interne.
Entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Consiglio regionale una relazione sulla condizione delle persone con disabilità in Regione, sui servizi esistenti, sulle risorse utilizzate, sulle attività svolte, sui risultati raggiunti, sulle collaborazioni instaurate, sulle criticità e sulle priorità di intervento. Il Consiglio esamina la relazione e può adottare risoluzioni con indirizzi e ulteriori misure.
La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
Elezione, durata, rinnovo e revoca
Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto:
- nei primi due scrutini è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti;
- dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.
Dura in carica cinque anni dalla data del giuramento ed è rieleggibile una sola volta. Il giuramento avviene davanti al Consiglio regionale entro 15 giorni dall’elezione; in prima applicazione è reso nella prima seduta utile.
Il Consiglio regionale deve essere convocato almeno 90 giorni prima della scadenza naturale per procedere alla nuova elezione. Se l’incarico cessa prima della scadenza naturale entro i primi tre anni, la nuova elezione è posta all’ordine del giorno della prima seduta utile e si utilizzano le candidature già presentate nell’ultima elezione, se già verificate.
Il Garante può essere revocato per gravi motivi o per atti contrari alla legge, con mozione approvata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.
Requisiti, ineleggibilità e incompatibilità
Per l’elezione sono richiesti, oltre ai requisiti previsti per l’elezione a consigliere regionale:
- laurea magistrale o laurea del vecchio ordinamento;
- adeguata competenza e comprovata esperienza giuridico-amministrativa di almeno tre anni nel settore della tutela dei diritti umani e, più in generale, in ambito sociale con riferimento alle attribuzioni dell’ufficio.
Sono ineleggibili, tra gli altri:
- membri del Governo e del Parlamento nazionale ed ევროპeo;
- Presidenti di Regione e Provincia;
- Sindaci;
- assessori e consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
- candidati alle cariche indicate al momento dell’elezione.
L’incarico è incompatibile con ogni altra funzione di analoga natura. La sopravvenienza di una causa di incompatibilità comporta la decadenza dichiarata dal Consiglio regionale; si applicano, per quanto compatibili, le procedure previste per i consiglieri regionali e, per quanto non previsto, la legge regionale n. 16/2002.
Organizzazione dell’ufficio e collaborazioni
L’ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale e può operare anche in forma decentrata. Il Consiglio provvede a risorse umane, locali, attrezzature e servizi nei limiti della propria dotazione organica.
Il Garante può avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale:
- di esperti consultati su specifiche questioni;
- della collaborazione di associazioni di volontariato;
- di centri di studio e ricerca.
Per l’esercizio decentrato delle funzioni può stipulare convenzioni con pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni del Consiglio regionale. I rapporti con il Consiglio sono regolati da apposita intesa.
Regime finanziario ed entrata in vigore
L’attuazione della legge non comporta né può comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Il Garante deve essere eletto entro 60 giorni dall’entrata in vigore.
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