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Legge

LEGGE 11 dicembre 2012, n. 224

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.

Normativa italiana012G0246Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina dell’autoriparazione distinguendo le attività in meccatronica, carrozzeria e gommista. Prevede l’adeguamento dei corsi regionali e un regime transitorio per le imprese già abilitate, con termini di 13 anni e 6 mesi per l’adeguamento e regole specifiche per il responsabile tecnico. Non risulta ormai di utilità pratica autonoma, poiché i termini transitori sono ampiamente spirati.

Riforma dell'autoriparazione e introduzione della meccatronica

Riforma dell’attività di autoriparazione

La legge interviene sulla disciplina dell’autoriparazione, ridefinendo le tipologie di attività e introducendo una nuova articolazione delle abilitazioni professionali. Contiene anche norme transitorie per le imprese già operanti alla data di entrata in vigore.

Nuova classificazione delle attività di autoriparazione

La legge sostituisce il comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 122 del 1992 e stabilisce che l’attività di autoriparazione si distingue in tre settori:

  • meccatronica;
  • carrozzeria;
  • gommista.

Requisiti tecnico-professionali e corsi regionali

Le regioni e le province autonome devono adeguare i programmi e le modalità dei corsi regionali previsti per il conseguimento dei requisiti tecnico-professionali.

In particolare:

  • entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, devono essere adeguati programmi e modalità dei corsi;
  • entro il 1° luglio 2018, i corsi regionali devono essere attivati per le nuove attività individuate dalla legge;
  • gli adeguamenti devono avvenire previa definizione di livelli minimi comuni in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
  • il tutto deve avvenire in conformità ai principi della legge n. 845 del 1978.

Regime per le imprese già abilitate

Per le imprese già iscritte al registro delle imprese o all’albo artigiani e già abilitate, alla data di entrata in vigore, a una o più attività di autoriparazione, la frequenza con esito positivo dei corsi regionali teorico-pratici consente l’immediata abilitazione del responsabile tecnico per l’abilitazione non posseduta.

Per tali imprese non si applica il requisito dell’esercizio per almeno un anno come operaio qualificato alle dipendenze di imprese del settore negli ultimi cinque anni, previsto dalla normativa previgente.

Norme transitorie per le imprese già operanti

Le imprese già abilitate prima dell’entrata in vigore sono disciplinate da un regime transitorio distinto a seconda delle attività possedute.

  • Le imprese abilitate sia a meccanica e motoristica sia a elettrauto sono abilitate di diritto alla nuova attività di meccatronica.
  • Le imprese abilitate solo a meccanica e motoristica oppure solo a elettrauto possono continuare l’attività per 13 anni e 6 mesi dalla data di entrata in vigore.
  • Entro tale termine, il preposto alla gestione tecnica deve acquisire, se privo dei requisiti richiesti, l’abilitazione mediante il corso professionale limitatamente alle discipline mancanti.
  • Una volta completato il corso, l’impresa deve comunicarlo alla camera di commercio.
  • In mancanza di adeguamento entro il termine, il soggetto non può più essere preposto alla gestione tecnica.

La stessa disciplina temporale si applica anche alle imprese già abilitate a una o più delle tre attività nuove, se intendono conseguire l’abilitazione anche per una o per entrambe le altre attività.

Ulteriore proroga per chi ha già compiuto 55 anni

Se, nell’ipotesi del regime transitorio, il preposto alla gestione tecnica ha già compiuto 55 anni alla data di entrata in vigore della legge, può proseguire l’attività fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia secondo la disciplina vigente.

Regime transitorio fino all’attuazione regionale

Fino all’adozione delle disposizioni regionali di attuazione, continuano ad applicarsi i programmi e le modalità dei corsi regionali già vigenti alla data di entrata in vigore della legge.

Clausola di invarianza finanziaria

L’attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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