Ordinanza del 29/09/2021 n. 26494 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, respinge il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTR che aveva accolto i contribuenti avverso avvisi di liquidazione per imposta di registro. Il Collegio conferma che l'art. 20 del D.P.R. n.131/1986 è norma interpretativa che assegna rilievo agli effetti giuridici dell'atto presentato e non introduce automaticamente l'obbligo di contraddittorio endo-procedimentale né sostituisce la disciplina antielusiva; rileva inoltre la giurisprudenza costituzionale e civica sul tema, esclude l'abuso del diritto nel caso concreto e dispone la compensazione delle spese processuali.
Ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate avverso sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto sulla riqualificazione di cessione di quote in cessione d'azienda ai fini dell'imposta di registro
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Ordinanza · 29 set 2021Ordinanza del 29/09/2021 n. 26505 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 30 set 2021Ordinanza del 30/09/2021 n. 26664 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 27 set 2021Ordinanza del 27/09/2021 n. 26099 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 23 set 2021Ordinanza del 23/09/2021 n. 25801 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 21 set 2021Ordinanza del 21/09/2021 n. 25601 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 12 ott 2021Ordinanza del 12/10/2021 n. 27860 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →