DECRETO-LEGGE 28 marzo 2002, n. 45
Proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo <em><strong>(
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto-legge (28/3/2002) che proroga e disciplina la garanzia dello Stato a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali e dei gestori aeroportuali per danni da atti di guerra o terrorismo. Copertura statale da un massimale di 50 milioni fino a 2 miliardi di dollari per sinistro; periodi indicati 1/1/2002-31/3/2002 e 1/4/2002-31/5/2002 (successivamente esteso al 30/6/2002). Prevede premi per passeggero, esclusione di rivalsa salvo dolo o colpa grave e modalità operative a decreto. Misura emergenziale e temporanea dopo l'11/9/2001.
Garanzia statale assicurativa per compagnie aeree (atti di guerra/terrorismo)
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