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Legge

LEGGE 8 maggio 2012, n. 65

Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006».

Normativa italiana012G0086Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Destina le risorse iscritte in bilancio derivanti dall'Agenzia per i Giochi olimpici "Torino 2006" (fino al termine previsto dall'art.3, comma 25 della legge 244/2007 e sue proroghe) — al netto degli oneri di liquidazione — alla manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti elencati nell'allegato 1 della legge 9.10.2000, n.285, con priorità per quelli nei territori montani interessati dai Giochi. La Fondazione 20 marzo 2006 individua tipologie e priorità e affida l'esecuzione, a proprio carico, alla Regione Piemonte Spa o alle stazioni appaltanti locali. Modifica altresì alcuni commi della legge 244/2007 (sostituisce l'Associazione Ciclismo di Marca con la Federazione ciclistica italiana, aumenta una quota dall'80% al 95% e trasferisce il coordinamento all'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio). Non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Utilizzo risorse Agenzia Torino 2006 per manutenzione impianti sportivi

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