Salta al contenuto
Decreto

DECRETO 20 maggio 1992, n. 401

Regolamento recante le caratteristiche tecniche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle auto-caravan.

Normativa italiana092G0444Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento (20 maggio 1992) che impone requisiti per i liquidi/preparati usati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride negli impianti interni di auto-caravan: tensioattivi sintetici con biodegradabilità ≥90%, esclusione di preparati classificabili come molto tossici/tossici/cancerogeni/mutageni/teratogeni o altamente infiammabili/esplosivi, obbligo di azione igienizzante (battericida o batteriostatica), detergente, disgregante e deodorante, etichettatura conforme con indicazione dei dosaggi. Prevede 3 mesi per l'adeguamento produttivo e 6 mesi per la commercializzazione delle scorte non conformi.

Requisiti per i liquidi e preparati negli impianti interni delle auto-caravan

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 2 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.