DECRETO 20 maggio 1992, n. 401
Regolamento recante le caratteristiche tecniche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle auto-caravan.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento (20 maggio 1992) che impone requisiti per i liquidi/preparati usati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride negli impianti interni di auto-caravan: tensioattivi sintetici con biodegradabilità ≥90%, esclusione di preparati classificabili come molto tossici/tossici/cancerogeni/mutageni/teratogeni o altamente infiammabili/esplosivi, obbligo di azione igienizzante (battericida o batteriostatica), detergente, disgregante e deodorante, etichettatura conforme con indicazione dei dosaggi. Prevede 3 mesi per l'adeguamento produttivo e 6 mesi per la commercializzazione delle scorte non conformi.
Requisiti per i liquidi e preparati negli impianti interni delle auto-caravan
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 2 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Decreto · 20 mag 1992DECRETO 20 maggio 1992, n. 569
- Decreto · 20 mag 1992DECRETO 20 maggio 1992, n. 294
- Decreto · 21 mag 1992DECRETO 21 maggio 1992, n. 360
- Decreto · 22 mag 1992DECRETO 22 maggio 1992, n. 466
- Decreto · 15 mag 1992DECRETO 15 maggio 1992, n. 327
- Decreto · 25 mag 1992DECRETO 25 maggio 1992, n. 302
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →