LEGGE 15 maggio 1967, n. 355
Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica lo stanziamento annuo destinato alle spese di ufficio dei tribunali e delle preture, elevandolo da 290 milioni di lire a 350 milioni di lire a decorrere dall'anno finanziario 1967. L'art. 2 (formalità di pubblicazione) risulta abrogato dal D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212. Trattandosi di norma finanziaria riferita a lire e a esercizi storici, ha carattere ormai meramente storico e pratico obsoleto.
Aumento stanziamento per spese d'ufficio di tribunali e preture (1967)
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