Ordinanza del 15/03/2021 n. 7164 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente impugna la decisione che aveva confermato l'accertamento basato su versamenti e prelevamenti rilevati su 22 conti correnti; la CTR aveva ritenuto valide le presunzioni di cui all'art. 32 DPR 600/1973 e aveva escluso la deducibilità di certe spese per genericità delle fatture. La Cassazione accoglie il primo motivo ritenendo errata l'applicazione della presunzione ai movimenti del professionista (alla luce della pronuncia di illegittimità costituzionale), rigetta il motivo sulla deducibilità delle spese e dichiara inammissibile il terzo motivo su IRAP; la sentenza è cassata limitatamente al motivo accolto e rinviata alla CTR Marche in diversa composizione, con condanna alle spese.
Ricorso per cassazione avverso sentenza della Commissione Tributaria Regionale Marche su avviso di accertamento (anno 2002, movimenti bancari, IRPEF/IVA/IRAP)
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