Risoluzione n. 9 del 16/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione dell'Agenzia delle Entrate chiarisce il regime fiscale della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA): conferma l'imputazione prioritaria dei montanti (fino al 31/12/2000, poi 2001-2006, poi 2007+), dispone che il conguaglio dell'imposta versata in via provvisoria sulle anticipazioni avviene in sede di liquidazione definitiva (ferma la possibilità, in mancanza di residuo, di effettuarlo nell'ultima rata a cura della forma pensionistica), stabilisce che la tassazione è la ritenuta sostitutiva del 15% degradabile fino al 9% in funzione dell'anzianità di iscrizione (con il degrado che può continuare anche durante l'erogazione delle rate), esclude l'applicazione della ritenuta del 12,5% per i montanti ante-2001, ricorda l'opzione per la tassazione ordinaria e richiama le indicazioni COVIP su requisiti, periodicità e gestione della RITA.
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata - Chiarimenti in merito ad alcune questioni interpretative - Articolo 11, commi da 4 a 4-quinquies, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
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