L.R. Basilicata 13/2019
RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMI 965 E 966, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 (BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 13/2019 ridetermina, con metodo contributivo, gli assegni vitalizi e di reversibilità in essere, sospesi o non ancora erogati, in attuazione della legge n. 145/2018 e dell’Intesa Stato-Regioni del 3 aprile 2019. Gli effetti decorrono dal 1° gennaio 2020. Sono previste soglie minime, criteri di calcolo, rivalutazione annuale e abrogazioni di varie norme della l.r. n. 38/2002.
Rideterminazione contributiva degli assegni vitalizi regionali
Rideterminazione contributiva degli assegni vitalizi regionali
La legge disciplina, per la Regione Basilicata, la ricalcolazione degli assegni vitalizi e di reversibilità secondo un criterio contributivo, in attuazione della legge statale n. 145/2018 e dell’Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 3 aprile 2019. La disciplina si applica agli assegni in corso di erogazione, sospesi o non ancora erogati.
Ambito di applicazione
La normativa riguarda:
- l’assegno vitalizio;
- l’assegno di reversibilità;
- gli importi lordi, senza considerare la riduzione temporanea prevista dalla l.r. Basilicata n. 10/2017.
Per quanto non disciplinato espressamente, il testo rinvia all’Intesa e al documento di indirizzo richiamati dalla legge.
Criterio di rideterminazione
Gli assegni sono ricalcolati con metodo contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età anagrafica del titolare alla decorrenza dell’assegno.
Le frazioni di anno sono valorizzate con un incremento proporzionale ai mesi, sulla base della differenza tra il coefficiente dell’età immediatamente superiore e quello dell’età inferiore.
Montante contributivo e rivalutazione
Il montante è determinato sulla base dei contributi versati per l’assegno vitalizio e per la relativa quota agli aventi diritto, in relazione al periodo di mandato o di espletamento della carica.
Ai fini del calcolo si considera:
- la trattenuta prevista dalla normativa regionale vigente in ciascun periodo;
- la contribuzione volontaria utile a raggiungere il minimo per il diritto all’assegno, calcolata secondo la normativa vigente nell’ultimo giorno della legislatura completata e considerata versata in tale data;
- la quota a carico della Regione, pari a 2,75 volte il contributo del consigliere.
Il montante si rivaluta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dell’anno stesso, secondo il tasso annuo di capitalizzazione basato sulla variazione media quinquennale del PIL nominale ISTAT. Per periodi non consecutivi, il testo distingue tra erogazione successiva all’ultimo versamento e casi di assegni considerati separatamente.
Limiti minimi e condizioni di favore
L’assegno rideterminato non può essere inferiore a:
- due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l’assegno già in godimento sia inferiore a tale soglia;
- l’importo risultante dall’applicazione delle aliquote della Tabella B, se più favorevole rispetto al calcolo contributivo.
Se, alla prima applicazione, la spesa complessiva supera il limite previsto dall’Intesa, le aliquote base della Tabella B sono incrementate per scaglioni di 0,1 fino al raggiungimento del limite di spesa e restano applicabili anche ai futuri assegni.
L’assegno rideterminato non può comunque superare l’importo spettante senza considerare le riduzioni temporanee della l.r. n. 10/2017.
Assegno di reversibilità
La reversibilità è calcolata applicando all’assegno vitalizio, così come rideterminato, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della maturazione del diritto.
Rivalutazione successiva della prestazione
L’importo dell’assegno rideterminato è rivalutato annualmente fino alla data di applicazione della rideterminazione secondo l’indice ISTAT FOI. Dal successivo anno all’applicazione della rideterminazione, anche gli assegni vitalizi e di reversibilità così determinati sono soggetti a rivalutazione automatica annuale sul medesimo indice.
L’importo mensile si ottiene dividendo per 12 l’importo annuo rivalutato.
Decorrenza ed effetti temporali
La rideterminazione produce effetti dal 1° gennaio 2020.
La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
Abrogazioni conseguenti
Con decorrenza dal 1° gennaio 2020 sono abrogate varie disposizioni della l.r. Basilicata n. 38/2002, in particolare parti dell’articolo 11, gli articoli 11-bis, 11-quater, 13, 14 e 17, nonché i commi 1 e 2 dell’articolo 18.
Aspetti finanziari
La legge dichiara che non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.
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