Accordo 11656 del 07/04/2022
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58). Supplemento 4 alla Serie 00 di Emendamenti al Regolamento 150. Disposizioni uniformi riguardanti i dispositivi retro-riflettenti (RRD).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare del MIT informa dell’entrata in vigore, dal 22 giugno 2022, del Supplemento 4 alla serie 00 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 150 relativo ai dispositivi retro-riflettenti (RRD). Il documento richiama la precedente circolare del 20 luglio 2021, segnala la disponibilità del testo emendativo in lingua inglese sul sito UNECE e precisa che, trattandosi di un supplemento, non va aggiornata l’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. Viene inoltre aggiornata la lista dei Paesi che hanno adottato il Regolamento n. 150.
Comunicazione sull’entrata in vigore del Supplemento 4 alla serie 00 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 150 sui dispositivi retro-riflettenti (RRD).
Supplemento 4 al Regolamento UNECE n. 150 sui dispositivi retro-riflettenti (RRD)
La comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per la motorizzazione, informa l’utenza istituzionale e gli operatori del settore dell’entrata in vigore del Supplemento 4 alla serie 00 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 150, nell’ambito dell’Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958 sull’omologazione dei veicoli e dei loro componenti.
Quadro normativo e contenuto tecnico
L’oggetto riguarda le disposizioni uniformi sui dispositivi retro-riflettenti (RRD). Il testo dell’emendamento richiamato è l’atto ECE/TRANS/WP29/2021/96, disponibile in inglese sul sito UNECE nella sezione "proposte adottate – adopted proposals", relativa alla sessione di novembre 2021.
Entrata in vigore e effetti amministrativi
Il Supplemento 4 entra in vigore il 22 giugno 2022. La circolare chiarisce che, trattandosi di un supplemento, non deve essere aggiornata l’indicazione della serie di emendamenti all’interno del numero di omologazione; l’effetto è quindi di aggiornamento tecnico del regolamento, senza impatto formale sulla struttura del numero di omologazione già rilasciato.
Aggiornamento dei Paesi adottanti
A titolo di aggiornamento, il MIT riporta l’elenco dei Paesi che adottano il Regolamento n. 150. Tra questi figurano gli Stati membri storici dell’UNECE indicati nel documento, oltre a Unione europea, San Marino e altri Paesi extraeuropei richiamati nella comunicazione. L’informazione è funzionale alla verifica del campo di applicazione internazionale del regolamento e dei relativi attestati di omologazione.
Punti principali
Oggetto e fonte normativa internazionale
Il provvedimento riguarda l’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958 sull’adozione di condizioni uniformi di omologazione e il riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore. In tale quadro si inserisce il Regolamento UNECE n. 150, concernente i dispositivi retro-riflettenti (RRD), con riferimento al Supplemento 4 alla serie 00 di emendamenti.
Entrata in vigore del supplemento
Il Ministero comunica che il Supplemento 4 alla serie 00 di emendamenti al Regolamento n. 150 entrerà in vigore il 22 giugno 2022. Il testo dell’emendamento è identificato come ECE/TRANS/WP29/2021/96 ed è reperibile in lingua inglese sul sito UNECE, nella sezione "proposte adottate – adopted proposals", sessione di novembre 2021.
Effetti sul numero di omologazione
La circolare precisa che, essendo un supplemento e non una nuova serie di emendamenti, non è necessario aggiornare l’indicazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione.
Paesi adottanti il Regolamento n. 150
Il documento aggiorna l’elenco dei Paesi aderenti/adottanti il Regolamento n. 150, includendo, tra gli altri, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Belgio, Ungheria, Repubblica Ceca, Spagna, Serbia, Regno Unito, Austria, Svizzera, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Romania, Polonia, Portogallo, Federazione Russa, Grecia, Irlanda, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Bielorussia, Estonia, Repubblica di Moldavia, Bosnia-Herzegovina, Lettonia, Bulgaria, Kazakistan, Lituania, Turchia, Azerbaigian, Macedonia del Nord, Unione europea, Giappone, Ucraina, Sud Africa, Nuova Zelanda, Cipro, Malta, Repubblica di Corea, Malesia, Tailandia, Albania, Armenia, Montenegro, San Marino, Tunisia, Georgia, Egitto, Nigeria e Pakistan.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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