LEGGE 14 dicembre 1994, n. 715
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAutorizza il Presidente della Repubblica ad aderire alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 (CCW) e ai protocolli annessi. Dispone l'esecuzione integrale della Convenzione a decorrere dalla sua entrata in vigore (art. 5) e che la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Riguarda limiti e divieti sull'uso di mine, trappole e armi incendiarie.
Adesione alla Convenzione di Ginevra (1980) sulle armi convenzionali
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